Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiUn cittadino mi chiede di modificare la sua scheda in quanto convivente non per vincoli affettivi e risultare da solo nello stato di famiglia ai fini Isee: come fare?
Iniziamo con il dire che la scissione di una famiglia anagrafica già costituita (purchè non esistano vincoli parentali o di affinità) è possibile, così come prevede l’ISTAT, solo con il venir meno della effettiva coabitazione.
Se il problema, come immagino è di origine fiscale, ricordo che la V Sezione del Consiglio di Stato, con decisione n. 770 del 4 maggio 1994, ha riaffermato la valenza ai soli «effetti anagrafici» della definizione della famiglia contenuta nell’art. 4 del nuovo regolamento anagrafico, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, evidenziando la differenza che intercorre con il concetto di famiglia nucleare, composta da genitori e figli, che deve invece essere presa in considerazione ad altri fini quali ad esempio quelli fiscali per determinare l’esenzione da determinati tributi.
Il giudicato è di estrema importanza in quanto evidenzia che ai fini fiscali è il «nucleo familiare» a dover essere preso in considerazione e non, come spesso avviene, la famiglia anagrafica, nel cui ambito ben possono individuarsi più nuclei familiari, ancorché non certificabili anagraficamente, ma che deve essere considerata ai soli fini anagrafici e cioè la rilevazione delle posizioni delle famiglie che hanno stabilito nel Comune la residenza.
Da tale decisione risulta confermato che i certificati concernenti lo stato di famiglia, rilasciati ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, rispecchiano la composizione della sola famiglia anagrafica all’atto del rilascio e non altro. La circolare ministeriale n. 09604075 - 1500/412 del 23/07/1996 così riporta….:
La caratteristica della famiglia anagrafica è la coabitazione di un insieme di persone le quali possono o meno essere unite da un vincolo di parentela" all'interno di una stessa unità immobiliare;
La medesima circolare poneva in rilievo come compito del servizio Anagrafe del Comune fosse quello di "rilevare” la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale".
Pare di potere affermare quindi, supportati anche dalle considerazioni dell'Avvocatura dello Stato, che la normativa vigente dia prevalenza all'elemento oggettivo della coabitazione e che la dizione relativa ai vincoli sia omnicomprensiva e riferita a tutte le possibili ipotesi motivanti la coabitazione stessa, con presunzione assoluta dell'esistenza di un vincolo qualsiasi, perlomeno affettivo, ogni qualvolta vi sia coabitazione.
Del resto, argomentando diversamente, ritenendo cioè necessaria la prova dell'esistenza di vincoli familiari o affettivi, l'Ufficiale di Anagrafe sarebbe tenuto ad indagare sull'esistenza o meno degli stessi ogni qualvolta debba formare la scheda di famiglia, indagine che si prospetta intuitivamente difficile, se non impossibile, senza contare i possibili risvolti sociali o addirittura politici del concetto di "vincolo affettivo" e comunque contraria allo spirito della legge che ha voluto legare a criteri oggettivi l'accertamento delle posizioni anagrafiche
Nelle "Avvertenze e note illustrative all’ordinamento anagrafico contenute nel volume della serie Metodi e Norme, serie B, n. 29 ed.1992", l'ISTAT afferma: "La prova dei “vincoli affettivi” di cui alla definizione della famiglia anagrafica (di cui all'art.4 del D.P.R. n. 223/1989 "Regolamento anagrafico"), viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia".
L'impossibilità di attribuire una connotazione giuridica a tali rapporti rende d'altra parte difficoltoso immaginare l'eventualità che un Ufficiale di Anagrafe possa procedere in ordine alla sussistenza degli stessi.(Avvocatura dello Stato).
Se volessimo ribadire con parole semplici il tutto potremmo dire:
E’ LA PRIMA DICHIARAZIONE QUELLA CHE CONTA
5 luglio 2021 Roberto Gimigliano
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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