Tar Campania - Napoli, Sezione IV - Sentenza 13 ottobre 2017, n. 4799

Servizi Comunali Attività edilizia
di Ferrara Dario
01 Dicembre 2017

massima

In tema di «pareti finestrate» dovere di rispettare le distanze minime sussiste indipendentemente dalla eventuale differenza di quote su cui si collochino le aperture fra le due pareti frontistanti e, ai fini dell’operatività della previsione, è addirittura sufficiente che sia finestrata anche una sola delle due pareti interessate.

                                                                ARTICOLO

 

Stop permesso di costruire perché la parete con finestra deve stare a 10 metri anche dal seminterrato

 

Annullato il titolo in contrasto con le norme urbanistiche: va rispettata la distanza minima anche dal manufatto alto solo un metro e mezzo al quale non si può precludere un’eventuale sopraelevazione

 

 

Annullato. Scatta lo stop al permesso di costruire concesso dal Comune perché il progetto del vicino prevede una parete con finestra a meno di cinque metri dal confine: nella proprietà contigua, infatti, a ridosso della linea di demarcazione c’è già un manufatto, che pure fuoriesce soltanto di un metro e mezzo dal piano di campagna. E dunque la nuova opera deve rispettare la distanza minima di dieci metri, altrimenti si impedirebbe un’eventuale soprelevazione del manufatto preesistente. È quanto emerge dalla sentenza 4799/17, pubblicata dall’ottava sezione del Tar Campania.

Preclusione assoluta

Accolto il ricorso per bloccare i lavori del confinante facendo leva sulla norma ex articolo 9 del dm 1444/68: l’obbligo di rispettare le distanze minime stabilite dalla disposizione sussiste al di là dell’eventuale differenza di quote su cui si collocano le aperture fra le due pareti poste una di fronte all’altra; anzi, la previsione opera anche se soltanto una delle due pareti ha gli infissi. Nessuna deroga è possibile né viene riconosciuta discrezionalità al giudice: la ratio è la salubrità dell’ambiente e quindi la parete prevista dal progetto del vicino deve arretrare almeno di altri cinque metri; diversamente si impedirebbe al proprietario del manufatto di sopraelevare perché la preclusione assoluta vale anche per l’opera a quota inferiore delle finestre antistanti e pure se con muro cieco. Il confinante, a sua, volta non riesce a dimostrare che il manufatto preesistente sarebbe abusivo. Non resta che pagare le spese di giudizio.

 

 

24 novembre 2017 Dario Ferrara

Indietro

Giurisprudenza

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×