Albo giudici popolari

Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
08 Luglio 2021

Trasmettiamo la presente a seguito delle osservazioni poste da alcuni cittadini e relative alla iscrizione dei medesimi nell’Albo dei Giudici Popolari.

Dalle informazioni in possesso dello scrivente risulta che l’Ente debba obbligatoriamente iscrivere, in tali Albi, tutti i cittadini residenti ed in possesso dei requisiti prescritti. Nel caso in cui, poi, gli stessi iscritti venissero sorteggiati e convocati ad esercitare tale attività in Tribunale, potranno eventualmente rifiutare adducendo fondati motivi. (tale è stata la procedura adottata finora)

Riscontriamo, altresì, che diversi Comuni procedono, per gli Albi in oggetto, con una prassi consolidata secondo la quale iscrivono preferibilmente o esclusivamente coloro che ne abbiano fatto domanda. (ad es. abbiamo trovato, nei siti internet di alcuni Enti, diciture del tipo “I cittadini, che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo”).

Si chiede pertanto se lo scrivente Comune possa continuare nella iscrizione d’ufficio, nell’Albo dei giudici popolari, di tutti i residenti in possesso dei requisiti prescritti, a prescindere dalla eventuale richiesta dei cittadini stessi (come peraltro fatto finora); ovvero se sia più corretto procedere alle iscrizioni nel predetto Albo solo su richiesta dei cittadini interessati (in questo caso, naturalmente, il numero degli iscrivendi si ridurrebbe della quasi totalità).

Risposta

Art. 13. (Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari).

 

In  ogni  Comune  della  Repubblica  sono  formati,  a  cura di una Commissione  composta del sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri  comunali,  due  distinti elenchi dei cittadini residenti nel   territorio  del  Comune  in  possesso  dei  requisiti  indicati rispettivamente  negli  articoli  9  e  10  della  presente legge per l'esercizio  delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello.….omissis…..

 

Credo che sia chiaro il contenuto dell’articolo dal Suo ufficio giustamente applicato.

Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione  a sorte da apposite liste, la Corte di assise e la Corte di assise d'appello. 

Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari:

  • della Corte d’assise
  • della Corte d’assise d’appello

Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti.

Il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio.

La Formazione degli elenchi dei Giudici Popolari nasce quindi  dall’iscrizione all’albo di tutti i cittadini residenti ed in possesso dei requisiti e dal successivo suo aggiornamento.

Vengono formati gli albi definitivi dei giudici popolari di corte d’assise  e dei giudici popolari di corte d’assise d’appello secondo l’ordine alfabetico e con numerazione progressiva. Gli adempimenti dell’ufficio:

  • Entro il mese di aprile di ogni anno dispari, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi (in quanto esistono già i registri) dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte di assise di appello. L'iscrizione deve essere fatta entro il 31 luglio;
  • entro il mese di giugno deve essere costituita la Commissione comunale, composta dal Sindaco, o da un suo delegato, e da 2 Consiglieri comunali;
  • entro il 30 agosto la Commissione provvede alla formazione dei due elenchi.
  • entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'assise;
  • dal 15 settembre al 30 ottobre la Commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza;
  • entro il 15 novembre, gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono resi noti, in ogni Comune, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e con pubblico manifesto;
  • entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'assise;
  • ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte

In pratica i passaggi sono due:

il primo riguarda l’istituzione della lista dei cittadini residenti aventi i requisiti ai sensi della legge n.287/51 modificata nel 1998;

il secondo riguarda l’aggiornamento di tali liste che si basa sulla partecipazione volontaria per coloro che ne hanno i requisiti;

L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio.

Concordo con la Vostra linea di condotta

2 luglio 2021           Roberto Gimigliano

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