Pubblicati i decreti di indizione dei cinque referendum popolari abrogativi previsti dall’articolo 75 della Costituzione
Aggiornato il calendario degli adempimenti REFERENDUM 2025
Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiTrasmettiamo la presente a seguito delle osservazioni poste da alcuni cittadini e relative alla iscrizione dei medesimi nell’Albo dei Giudici Popolari.
Dalle informazioni in possesso dello scrivente risulta che l’Ente debba obbligatoriamente iscrivere, in tali Albi, tutti i cittadini residenti ed in possesso dei requisiti prescritti. Nel caso in cui, poi, gli stessi iscritti venissero sorteggiati e convocati ad esercitare tale attività in Tribunale, potranno eventualmente rifiutare adducendo fondati motivi. (tale è stata la procedura adottata finora)
Riscontriamo, altresì, che diversi Comuni procedono, per gli Albi in oggetto, con una prassi consolidata secondo la quale iscrivono preferibilmente o esclusivamente coloro che ne abbiano fatto domanda. (ad es. abbiamo trovato, nei siti internet di alcuni Enti, diciture del tipo “I cittadini, che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo”).
Si chiede pertanto se lo scrivente Comune possa continuare nella iscrizione d’ufficio, nell’Albo dei giudici popolari, di tutti i residenti in possesso dei requisiti prescritti, a prescindere dalla eventuale richiesta dei cittadini stessi (come peraltro fatto finora); ovvero se sia più corretto procedere alle iscrizioni nel predetto Albo solo su richiesta dei cittadini interessati (in questo caso, naturalmente, il numero degli iscrivendi si ridurrebbe della quasi totalità).
Art. 13. (Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari).
In ogni Comune della Repubblica sono formati, a cura di una Commissione composta del sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli articoli 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello.….omissis…..
Credo che sia chiaro il contenuto dell’articolo dal Suo ufficio giustamente applicato.
Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di assise e la Corte di assise d'appello.
Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari:
Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti.
Il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio.
La Formazione degli elenchi dei Giudici Popolari nasce quindi dall’iscrizione all’albo di tutti i cittadini residenti ed in possesso dei requisiti e dal successivo suo aggiornamento.
Vengono formati gli albi definitivi dei giudici popolari di corte d’assise e dei giudici popolari di corte d’assise d’appello secondo l’ordine alfabetico e con numerazione progressiva. Gli adempimenti dell’ufficio:
In pratica i passaggi sono due:
il primo riguarda l’istituzione della lista dei cittadini residenti aventi i requisiti ai sensi della legge n.287/51 modificata nel 1998;
il secondo riguarda l’aggiornamento di tali liste che si basa sulla partecipazione volontaria per coloro che ne hanno i requisiti;
L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
Concordo con la Vostra linea di condotta
2 luglio 2021 Roberto Gimigliano
Aggiornato il calendario degli adempimenti REFERENDUM 2025
Tar Sardegna, sez. I, sentenza n. 122/2025
Risposta di Andrea Dallatomasina
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