Richiesta trascrizione atto invalidazione matrimonio

Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
06 Luglio 2021

Un cittadino aire residente in Marocco si è sposato all’estero, successivamente è tornato in Italia per un periodo e ha esposto denuncia al Commissariato di ……….. perché non ritiene siano stati rispettati i valori del matrimonio (troppa differenza di età e tentata truffa).

Successivamente si è trasferito in Belgio e il Consolato belga ha convalidato la denuncia, ha trasmesso un documento dove si dice che il matrimonio verrà invalidato.

Il cittadino chiede la trascrizione in quanto si deve risposare, come si deve procedere?

Risposta

Rispondo dando per scontato che il cittadino italiano sia iscritto nell’AIRE in Belgio.  

Partiamo dal caso di matrimonio viziato a causa del contratto è rescisso prima o dopo la consumazione in tre casi:

  1. quando il matrimonio è concluso durante la malattia mortale di uno dei coniugi, a meno che egli guarisca dopo il matrimonio;
  2. quando il marito, attraverso il matrimonio, mira a rendere lecito il matrimonio della donna con l'uomo che l'ha precedentemente ripudiata con triplice ripudio;
  3. quando il matrimonio è concluso senza walì, se la sua presenza è obbligatoria (caso di minorenni ad esempio).
     
    In questi casi, il ripudio dato dal marito per via giudiziaria oppure il ripudio deciso dal giudice, pronunciato prima della sentenza di rescissione, è valido (art. 61).
    Casi di scioglimento del matrimonio - il ripudio nella Moudawana 2004
     
    Ripudio: il ripudio resta una modalità possibile di separazione, ma assume praticamente la forma di un divorzio giudiziario essendo sottoposto all’autorizzazione preliminare del tribunale e non potrà esser  convalidato se non dopo il fallimento di una procedura di conciliazione (artt. 79 e 87).
     
    Occorre precisare che nel nostro ordinamento è la legge n. 218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) a determinare l'ambito della giurisdizione italiana, a porre i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e a disciplinare l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri (art.1).
     
    Per dirla con parole più semplici, tale legge regola, unitamente alle Convenzioni Internazionali ratificate dall’Italia, le situazioni giuridiche che prevedono elementi di “estraneità”, ovvero quelle situazioni in cui è necessario definire quale giudice adire (se italiano o straniero) o quale diritto applicare.
     
    Il Regolamento n. 1259/2010 trova attualmente applicazione nei 17 paesi dell’UE che partecipano alla cooperazione rafforzata in questo settore e che risultano perciò vincolati all’applicazione di una normativa uniforme: Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Ungheria, Lituania, Grecia ed Estonia; bisogna sottolineare, tuttavia, che ha portata universale e, di conseguenza, l’applicazione di una norma di conflitto può condurre all’attuazione della legge di uno Stato membro che non ha partecipato alla cooperazione rafforzata così come a quella di uno Stato terzo.
     
    Per quanto concerne l’Italia, dunque, nei limiti del proprio ambito di applicazione, sostituisce l’art. 31 della legge n. 218/1995.
     
    Il Regolamento n. 1259/2010, conosciuto anche come Roma III, all’art. 5 conferisce ai coniugi la facoltà di designare, per iscritto, la legge nazionale eventualmente applicabile in caso di separazione personale e divorzio, purché la legge prescelta rientri tra le seguenti:
  • legge dello Stato dove i coniugi hanno la loro residenza abituale nel momento in cui viene concluso l’accordo;
  • legge dello Stato dove i coniugi avevano la loro ultima residenza abituale, nella misura in cui uno di essi risieda ancora in tale luogo nel momento in cui viene concluso l’accordo;
  • legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza nel momento in cui viene concluso l’accordo;
  • legge del foro (lex fori).

Per la fattispecie ritengo che essendovi una sentenza del tribunale valutata come “valida” dal Consolato Belga, considerato che il Belgio ha ratificato la convenzione, è ammissibile la trascrizione sempre che il matrimonio sia effettivamente invalidato nel senso che “invaliderà” non ha alcun valore. 
1 luglio 2021           Roberto Gimigliano

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