Istanza di iscrizione anagrafica di cittadina straniera

Risposta al quesito della Dott.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
05 Luglio 2021

Si fa riferimento ad una richiesta di registrazione di contratto di convivenza, contestuale costituzione di convivenza di fatto ed iscrizione anagrafica di cittadina straniera priva di titolo di soggiorno presente sul territorio italiano con visto turistico con cittadino italiano residente in questo ente. Si e' provveduto entro le 48 ore all'emissione di provvedimento di preavviso di rigetto dell'istanza di iscrizione anagrafica della cittadina extraUE e contestuale registrazione del contratto di convivenza rilevando la mancanza del titolo di soggiorno e la necessaria anteriorità temporale e giuridica dell'iscrizione anagrafica rispetto alla costituzione della convivenza di fatto e registrazione del contratto di convivenza. Veniva assegnato il termine di 10 giorni per la produzione di elementi utili a modificare l'orientamento dell'ufficio. La cittadina straniera si attivava tramite lo sportello amico delle poste all'inoltro del kit per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari per coesione familiare con appuntamento fissato in questura nel mese di settembre successiva alla scadenza dei 90 giorni di permanenza per visto turistico. Il cittadino italiano convivente con la richiedente contattava formalmente via email gli uffici della Prefettura - Sportello Unico per l'Immigrazione chiedendo chiarimenti anche in merito al rilascio di un possibile nulla osta al ricongiugimento familiare. La Prefettura suggeriva la procedura di rilascio permesso di soggiorno per motivi familiare (coesione familiare) specificando che nessun nulla osta verrebbe rilasciato in quanto già presente sul territorio italiano ma che dovrà dimostrare un reddito sufficiente al mantenimento della compagna ed un idoneo alloggio in cui ospitarla (esibiti anche al nostro ufficio in sede di richiesta di iscrizione anagrafica). Tanto premesso, gli istanti per il tramite dell'avvocato che li assiste ed ha registrato anche il contratto di convivenza chiedono l'iscrizione anagrafica della cittadina straniera stante la pendenza della richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari (coesione familiare) ed allegando copia modello di richiesta permesso di soggiorno, ricevuta di invio e fissazione appuntamento in Questura per permesso di soggiorno nonché corrispondenza con Prefettura - Sportello Unico Immigrazione.

Si richiede come questo ufficio debba valutare l'istanza di iscrizione anagrafica.

Risposta

Sinceramente non riesco a capire il motivo per il quale è stata inviata la comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis L. n. 241/1990 entro le 48 ore.

Ritengo sia stata fatta confusione fra l’istituto della irricevibilità (art. 2 L. n. 241/1990) e la comunicazione di preavviso di rigetto, che nei procedimenti anagrafici deve essere correttamente denominata preavviso di annullamento !

Si ricorda che, a seguito della entrata in vigore del d.l. n. 5/2012, salvi i casi di irricevibilità, il provvedimento di iscrizione o di mutazione deve essere adottato entro due giorni.

Pertanto, a fronte di ogni richiesta di iscrizione o mutazione anagrafica, si aprono due strade, alternative:

  1. L’istanza viene considerata irricevibile, per cui il procedimento non viene affatto avviato e si notifica all’interessato il provvedimento di irricevibilità dell’istanza stessa. (art. 2 comma 1 L. n. 241/1990 “Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo"). Caso classico di irricevibilità l’ipotesi della istanza non sottoscritta o non corredata di copia del documento di identità del dichiarante; altro caso classico, la richiesta di iscrizione dello straniero non regolarmente soggiornante.
  2. L’istanza è ricevibile e dà adito all’avvio del procedimento, all’adozione del provvedimento entro due giorni dall’istanza e all’espletamento della fase istruttoria, con procedimento che deve concludersi entro 45 giorni, salvo l’invio del preavviso di annullamento ai sensi dell’art. 10-bis L. n. 241/1990.
     
    Nel caso specifico l’istanza è stata considerata ricevibile (diversamente si sarebbe dovuto agire come spiegato al punto 1); tuttavia non è dato comprendere perché il preavviso di annullamento è stato inviato così rapidamente, senza provvedere ad accertare la dimora abituale e la stabile convivenza dei due conviventi di fatto.
    Data la situazione, consiglio a questo punto di gestire il procedimento verificando comunque la sussistenza della dimora abituale.
    Per quanto riguarda la questione della verifica della regolarità del soggiorno, che deve precedere l'iscrizione anagrafica, si fa presente che la problematica non è nuova e meriterebbe un intervento da parte delle autorità competenti (da un lato, il governo dovrebbe introdurre una normativa atta a risolvere il problema; dall'altro, e in via subordinata, è auspicabile un pronunciamento ministeriale, mirato a porre gli ufficiali d’anagrafe al riparo dal rischio di adottare provvedimenti illegittimi). Questo perché la legge n. 76/2016 è frutto di un “compromesso” che finisce per scontentare tutti.

In una situazione così complessa, alcuni cittadini si rivolgono al Tribunale per ottenere un provvedimento favorevole, che gli ufficiali d'anagrafe devono rispettare; il tutto con buona pace dei costi e dei disagi che i cittadini da un lato e gli ufficiali d'anagrafe dall'altro devono affrontare.  

Passando alla questione oggetto del quesito, l'art. 1 comma 52 della legge n. 76/2016, definisce la convivenza di fatto, richiamando espressamente gli articoli 4 e 13 del d.P.R. n. 223/1989; la convivenza di fatto è una condizione che può essere registrata in anagrafe solo nel caso in cui entrambi i dichiaranti siano componenti della stessa famiglia anagrafica e, dunque, iscritti in anagrafe nello stesso foglio di famiglia.

La stessa legge n. 76/2016 dispone che il contratto di convivenza, stipulato davanti ad un notaio o ad un avvocato, deve essere trasmesso, in copia, al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione (rectius: l'annotazione) all'anagrafe. E' ovvio che per poter iscrivere o annotare in anagrafe un qualsiasi evento relativo ad una persona, la stessa deve risultare iscritta in anagrafe; ma è altrettanto evidente che per avere diritto all'iscrizione anagrafica è necessario dimostrare il possesso dei requisiti di legge.

Quando si tratta di cittadini italiani, è necessario e sufficiente che gli stessi esibiscano un documento di identificazione e dichiarino di avere stabilito la propria dimora abituale nel comune (ferma restando la verifica successiva).

Qualora si tratta di cittadino straniero (come nel caso oggetto del quesito) il requisito necessario e indispensabile per tutti i cittadini stranieri è il possesso del permesso di soggiorno. Vi sono alcuni casi, tassativi, previsti dalle cosiddette “circolari Amato” al ricorrere dei quali è sufficiente la ricevuta della domanda di permesso di soggiorno, ma fra queste casistiche non vi è quella della stipula del contratto di convivenza.

Pertanto, come regola generale, la domanda di iscrizione anagrafica eventualmente presentata da un cittadino straniero, se non è accompagnata da un permesso di soggiorno in corso di validità, va respinta per “irricevibilità” (art. 2, L. n. 241/90), come illustrato in premessa.

Le considerazioni sopra esposte sono sicuramente applicabili ai cittadini stranieri che intendano rendere la dichiarazione di convivenza di fatto con altro cittadino straniero già residente e iscritto in anagrafe; ne consegue che, in questi casi, l’unica strada percorribile per ottenere l’iscrizione anagrafica prima di avere ottenuto il permesso di soggiorno, resta quella giudiziale e cioè il ricorso ad un Tribunale civile.

Tuttavia, nel caso di cittadino straniero che intenda dichiarare la convivenza di fatto con un cittadino comunitario (compreso, quindi, il cittadino italiano), la questione può essere risolta in relazione non già al D.lgs. n. 286/1998, bensì al D.lgs. n. 30/2007 che disciplina l’ingresso e il soggiorno dei cittadini comunitari, compresi anche i “familiari” extracomunitari di cittadini comunitari.

Nella fattispecie oggetto del quesito (la cittadina straniera ha stipulato un contratto di convivenza con un cittadino italiano) si tratta di stabilire se la convivenza di fatto possa essere equiparata al matrimonio e all’unione civile (D.lgs. n. 30/2007, art. 2, comma 1, lett. b), punto 2) oppure debba restare relegata alla definizione di “altro familiare” di cui allo stesso D.lgs. n. 30, art. 3, comma 2, lett. b). Ebbene, la convivenza di fatto disciplinata dalla legge n. 76/2016, rientra sicuramente in quest’ultima fattispecie e cioè nella definizione di “altro familiare”. Se è così, l’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 30/2007, dispone che “lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l’ingresso e il soggiorno” di chi appartiene a questa categoria di persone. Purtroppo, sappiamo che lo Stato italiano non si è affatto preoccupato di introdurre disposizioni normative che costituiscano una agevolazione al diritto di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari o stranieri in condizione di “altro familiare” di cittadino comunitario; ha fatto poco anche tramite disposizioni ministeriali che, comunque, esistono, ma non comprendono la fattispecie dei “conviventi di fatto”.

In conclusione, nelle ipotesi in cui chiedano l'iscrizione anagrafica, la costituzione della convivenza di fatto e la registrazione del contratto di convivenza, un cittadino comunitario (italiano compreso) e un cittadino extracomunitario, si possono delineare due possibili soluzioni, entrambe legittime poiché sufficientemente supportate da valide motivazioni giuridiche:

  1. adottare un provvedimento di irricevibilità della domanda di iscrizione anagrafica e, di conseguenza, di irricevibilità della domanda di registrazione del contratto di convivenza (art. 2, legge n. 241/90), invitando gli interessati a rivolgersi ad un Tribunale al fine di ottenere, come già avvenuto in moltissimi altri casi e, quindi, per giurisprudenza ormai consolidata, il riconoscimento giudiziale del diritto al permesso di soggiorno o all’iscrizione anagrafica o entrambi, con conseguente diritto alla registrazione del contratto di convivenza; (questa ipotesi nel caso specifico non può essere praticata poiché l'irricevibilità non è stata opposta e si è scelto di inviare il preavviso di annullamento).
  2. decidere di applicare la disposizione dell’art. 3 del D.lgs. n. 30/2007, riconoscendo, in via amministrativa, il diritto di chi si trova nella condizione di “altro familiare” ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 30/2007 ad un “trattamento agevolato”, così come dispone la norma citata. In questo caso, però, per poter ottenere il diritto all’iscrizione anagrafica e il conseguente diritto alla registrazione del contratto di convivenza, il cittadino straniero, deve dimostrare di coabitare con il cittadino comunitario (in questo caso, italiano) e deve anche esibire la ricevuta della domanda di permesso di soggiorno, in analogia con le disposizioni applicabili al cittadino extracomunitario coniugato o unito civilmente con cittadino comunitario.

Si veda, in proposito, l'ultimo punto dell'allegato B) della circolare del Ministero dell'interno n. 9/2012, in cui si prevede espressamente l'iscrizione anagrafica del cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea, familiare di cittadino dell’Unione Europea con la seguente documentazione:

1) copia del passaporto;

2) carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di carta di soggiorno.

30 giugno 2021             Liliana Palmieri

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