Piano Finanziario TARI 2021: ancora un mese di tempo per sciogliere alcuni dubbi?

IL D.L n. 99/2021 proroga al 31 luglio i nuovi termini di approvazione

Servizi Comunali Bilancio TARI Tariffe
di La Posta del Sindaco
01 Luglio 2021

La nuova scadenza per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti in materia di TARI, è stata dunque prorogata al 31.07.2021 dal D.L. 30 giugno 2021, n. 99 (pubblicato sulla G.U. n. 155 del 30.06.2021).

Il rinvio risponde alle difficoltà rappresentate da molti Enti nell’approvazione del nuovo sistema tariffario disegnato da ARERA attraverso il MTR che è intervenuto con significative modifiche già dal 2020.

Ripercorriamo di seguito il complesso iter normativo che lo ha interessato e che ci vede particolarmente coinvolti.

Il principale riferimento per l’elaborazione del Piano Economico Finanziario (d’ora in avanti PEF) è rappresentato dalla Deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF con cui l’autorità adotta il MTR (Metodo Tariffario dei Rifiuti) per gli anni 2018-2021.
La deliberazione n. 443/2019 è intervenuta a modificare il DPR n. 158/1999 circa la redazione dei costi del PEF nella fase iniziale, che porta poi all’approvazione delle tariffe, mentre ha lasciato inalterate, per ora, le modalità di elaborazione e simulazione delle tariffe. Questa, infatti, introduce un cambiamento sostanziale rispetto alla normativa precedente: se in prima i costi da inserire nel PEF erano quelli da fattura anno precedente o previsionali per l’anno per cui si andava a costruire il PEF, la deliberazione n. 443/2019 scardina questa modalità in quanto i costi da inserire nel PEF devono provenire da fonti contabili certe ed obbligatorie, dunque dal bilancio consuntivo.
Inoltre tali costi devono essere ricavati dal bilancio consuntivo dell’anno – 2.
A titolo esemplificativo, per il PEF 2021, i costi da considerare sono quelli da bilancio consuntivo dell’anno 2019.

Importanti novità riguardano anche:

  • i soggetti coinvolti nella redazione del PEF
  • l’introduzione del limite di crescita alle tariffe rispetto a quelle applicate l’anno precedente (in ciascun anno il totale delle entrate tariffarie di riferimento non può superare il limite massimo alla variazione annuale imposto)
  • la riclassificazione dei costi (tra variabili e fissi) se si eccede il 20% della tariffa variabile sempre rispetto all’anno precedente, trasferendoli sui fissi.

Quest’ultimo punto è finalizzato a rendere più “gestibile” nei confronti dell’utenza, quindi sulle tariffe finali che verranno determinate, la diversa allocazione dei costi causata proprio dalle nuove regole dell’MTR (ad esempio, non è più possibile spostare fino al 50% dei costi del personale del gestore dai variabili ai fissi, la gestione dell’isola ecologica è da considerare un costo variabile e non più un costo fisso).

Oltre alla deliberazione n. 443/2019 troviamo numerosi riferimenti normativi che per completezza riportiamo di seguito.

  • Legge 147/2013 art. 1 c. 639 e segg.: ha istituito la TARI per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ha definito:
    • i costi riconosciuti (c. 654): prevedendo la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (vengono esclusi i RIFIUTI SPECIALI)
    • i termini di approvazione delle tariffe (c. 683): entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno (come da D.Lgs. 267/2000).
  • Deliberazione 57/2020/R/Rif: l’Autorità introduce specifiche semplificazioni procedurali in particolare in caso di:
    • Successione dei gestori
    • Inerzia del gestore all’invio del PEF all’ETC

 

Cosa deve fare l’Ente – ora entro il 31 luglio 2021

L’Ente deve redigere obbligatoriamente il Piano Economico Finanziario e Tariffario TARI, quindi deve produrre una documentazione specifica che da inviare all’Autorità di regolazione (ARERA) entro 30 giorni dalla determinazione del PEF e delle tariffe.

L’Ente deve, quindi, riscostruire i costi sostenuti secondo le proprie fonti contabili anno -2.

La scadenza per la compilazione e la validazione del piano finanziario, nonché l’approvazione delle tariffe da parte dei Comuni, è fissato, ad oggi, al 31 luglio 2021 (termine che coincide con la data di approvazione dei bilanci).

Come anticipato i costi da inserire nel PEF devono essere ricavati dal bilancio consuntivo dell’Ente per i costi che il comune sostiene direttamente, mentre vanno richiesti al gestore per il servizio in appalto.
In particolare per il PEF 2021 è necessario avere:

  1. I dati dell’Ente (informazioni di carattere generale);
  2. I costi 2017: una volta rivalutati, sono finalizzati al calcolo dei conguagli - con evidenziazione separata dell’iva (è necessario considerare i costi da rendiconto della gestione ed indicare anche i capitoli del bilancio da cui vengono ricavati);
  3. I costi 2019: finalizzati all’attualizzazione per inserirli effettivamente nel Piano economico finanziario (MTR – metodo tariffario rifiuti) - con evidenziazione separata dell’iva – (è necessario considerare i costi da rendiconto della gestione ed indicare anche i capitoli del bilancio da cui vengono ricavati);
  4. Calcoli IVA gestore. Considerato che per l’Ente l’iva è un costo, è necessario analizzare, sempre partendo dai rendiconti della gestione 2017 e 2019, gli importi corrisposti al gestore, valorizzando separatamente l’iva e suddividendoli tra costi fissi e costi variabili.

È, inoltre, fondamentale valorizzare quelle che il MTR definisce come Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (che non influiscono sul limite di crescita tariffario, bensì sulla riduzione del ruolo) e che vanno detratte, quindi, a valle del PEF:

  • MIUR
  • entrate effettivamente, conseguite a seguito dell’attività di recupero evasione
  • entrate da procedure sanzionatorie
  • ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente (ad esempio avanzi di amministrazione)

Tra le altre voci, è importante rintracciare anche i PROVENTI E RICAVI se la vendita di materiali ed energia è gestita direttamente dal comune (ad esempio: vendita di ferro, carta ecc…).

Si tratta di ciò che l’Autorità definisce come AR e AR CONAI.

I primi sono i proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti, i secondi sono i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI (precisiamo che quelli gestiti direttamente dal comune andranno poi sommati a quelli in capo al gestore, se presenti).

I costi e i ricavi che entrano a far parte del PEF non devono essere ovviamente duplicati.

Il PEF 2021, oltre i costi indicati, deve riportare le relative rate di conguaglio RC residue del PEF 2020 (sia di parte fissa che variabile: RCtv - Componente a conguaglio relativa ai costi variabili e RCtf - Componente a conguaglio relativa ai costi fissi).

È doveroso ribadire che Arera, consapevole che con l’introduzione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) avrebbe creato disequilibri e disallineamenti, proprio per i cambiamenti rispetto al DPR 158/1999, precedentemente applicato (come indicato nella sintesi normativa), ha introdotto le componenti a conguaglio per equilibrare i dati di costo, anche in considerazione del fatto che i costi sostenuti nell’anno “a” saranno effettivamente recuperati nell’anno +2.

Anche per l’anno 2021 la base per determinare il conguaglio rimane l’anno 2017.

Vanno, pertanto recuperati i costi da rendiconto della gestione 2017, attualizzati al 2018 e 2019, riclassificati secondo il nuovo MTR Arera e confrontati con il PEF deliberato 2019 (motivo per cui è richiesto).

La differenza, suddivisa ovviamente tra costi variabili e costi fissi, moltiplicata per i coefficienti di gradualità (y1, y2 e y3 determinati in riferimento alle valutazioni della % di raccolta differenziata, preparazione al riutilizzo e riciclo dei rifiuti e alla qualità del servizio) concorre alla determinazione effettiva dei valori di conguaglio.

 

Perché ancora il 2017 è l’anno di partenza per il calcolo dei conguagli?

Perché, essendo entrato in vigore nel 2020 il nuovo metodo Arera ed essendo l’anno 2018 il primo anno da considerare per i costi effettivi del PEF 2020 da conguagliare con l’anno precedente (2017), nel PEF 2021, dovendo considerare i costi 2019 ed avendo calcolato il conguaglio con il 2018 per il PEF 2020, il 2017 attualizzato dovrebbe consentire il recupero del gap.

Il PEF 2022 non richiederà, infatti, il calcolo dei conguagli, perché si dovranno considerare i costi del rendiconto 2020, già elaborati con il nuovo metodo.

Per gli enti che hanno approvato il PEF 2020 in “Deroga ex art. 107 c.5 D.L. 18/20” è inoltre necessario valorizzare la differenza tra PEF 2020 e PEF 2019 comprensivo delle agevolazioni.

Ciò è finalizzato al conguaglio RCU per la parte variabile e fissa, basato sul calcolo della differenza tra piano finanziario 2019 (di parte variabile e fissa) e costi (variabili e fissi) da PEF 2020 deliberato in applicazione del MTR dopo il 30.09.2020, ma mai applicato e dal quale non sono state elaborate le tariffe.

È scontato ribadire infine due aspetti importanti:

  1. secondo l’MTR né il gestore, né il comune definiscono completamente il costo del servizio. Entrambi devono produrre un PEF "grezzo" in modo da consentire la conclusione dell’adempimento all’ETC (o al comune quando non è presente un ETC)
  2. il PEF non può superare il limite di crescita imposto.
    Se così non fosse bisogna operare delle rettifiche di importo pari all’eccedenza, cercando le possibili cause:
    1. probabile maggior costo per FCDE diversamente calcolato ed imputato rispetto ai precedenti PEF: si può quindi optare di abbassarlo (ammissibile valorizzare l’80% o inferiore se coperto dal Bilancio)
    2. rivedendo e controllando tutti gli altri costi inseriti ed accertandosi che non siano stati duplicati con quelli forniti dal gestore
    3. controllando le fatture contabilizzate dal gestore per l’anno di competenza per quantificare esattamente quanto corrisposto, quindi l’effettivo costo del servizio.

Se i costi risultanti dal PEF superano il limite e sono realmente maggiori di quelli sostenuti, ci si può avvalere delle Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF per cui Arera stessa sostiene che i costi risultanti dall’MTR sono quelli massimi ammissibili e che l’ETC (o il comune, in mancanza di esso) può detrarre l’eccedenza nel rispetto dell’equilibrio finanziario del gestore del servizio e nella garanzia della totale copertura dei costi.

Facciamo presente che per lo stralcio, a meno che si riscontrino maggiori costi esposti sulla parte variabile (rispetto a quelli effettivamente sostenuti) si dovrebbe operare sulla parte fissa (Arera con il nuovo MTR vuole infatti perseguire l’obiettivo di ridurre sempre maggiormente gli oneri di parte fissa per il principio del “chi inquina paga” – più saranno i rifiuti prodotti, maggiore dovrebbe essere la tariffa di parte variabile).

Il processo di elaborazione del Piano finanziario è complesso e articolato, ma l’attenzione ad una corretta allocazione, classificazione e attualizzazione dei costi garantisce una quantificazione efficiente del servizio e quindi può tradursi in tariffe eque e ben distribuite sulle utenze.
Obiettivo primario di ogni virtuosa Amministrazione.

Per qualsiasi ulteriore necessità di approfondimento, ponici il tuo quesito.

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