Trattamento fiscale compenso componenti commissione gara

Risposta al quesito del Dott. Fabio Bertuccioli

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Il Comune ha nominato una commissione di gara individuando come Presidente e Componente Esperto due figure professionali esterne all’Ente: 1. Presidente: assistente sociale in servizio presso altro Comune con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (lordo 600,00 euro); 2. Componente esperto: assistente sociale in servizio presso altro comune con contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato (lordo 500,00 euro).

Nel primo caso l’Ente di appartenenza ha rilasciato autorizzazione nel secondo invece non è stata richiesta trattandosi di figura inquadrata con contratto a tempo parziale (18/36). Ora, dovendo liquidare i rispettivi compensi avremmo bisogno di sapere quale trattamento fiscale dobbiamo applicare.

Risposta

Per inquadrare il trattamento fiscale dei compensi erogati ad una commissione di gara è necessario suddividere il ragionamento in base ai criteri di scelta dei dipendenti membri della commissione, ossia:

  • se basati su criteri soggettivi i compensi sono inquadrabili come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente per esercizio di “pubbliche funzioni” ex art. 50, co. 1, lett. f), Tuir:

“f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 53 , comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato”.

  • se basati su criteri oggettivi i compensi sono inquadrabili come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente in virtù di quanto previsto ex art. 50, co.1, lett. b), Tuir:

“b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;”

 Nel caso prospettato sembra rilevare la qualità di “esperto”, quindi criteri soggettivi, pertanto sarà qualificabile come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente – esercizio pubbliche funzioni ex lett. f), art. 50, co. 1, Tuir, soggetto a ritenuta IRPEF in base agli scaglioni ma senza diritto alla detrazione di lavoro dipendente ex art. 13, Tuir.

Tali compensi costituiranno anche imponibile ai fini IRAP – metodo retributivo.

29 giugno 2021           Fabio Bertuccioli


Scritto il 02/07/2021 , da Bertuccioli Fabio

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