Codifica del piano dei conti per introiti derivanti dalla celebrazione di matrimoni civili
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiUna cittadina chiede di delegare una propria amica alla celebrazione del suo matrimonio, nel caso specifico la futura celebrante ricopre il ruolo di Sostituto Procuratore della repubblica presso il locale tribunale. Dal momento che, per il ruolo che la stessa ricopre non potrebbe essere candidato a Consigliere Comunale si chiede se questo impedimento si ripercuote anche nella possibilità di essere delegata alla celebrazione del matrimonio o se l'incandidabilità non fa venire meno la possibilità di delega, riguardando nello specifico l'elezione.
Dato per scontato che il Sindaco di ogni comune in qualità di Ufficiale di Governo e quindi nelle Sue funzioni anche ufficiale dello stato civile è tenuto alla celebrazione di un matrimonio come previsto dal regolamento (è tenuto a indossare, sopra l’abito da cerimonia da uomo o da donna, la tradizionale fascia identificativa), egli secondo la legge italiana può delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile a un altro ufficiale di stato civile.
Il punto 67 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 così recita:
“L'ufficiale dello stato civile che, valendosi della facoltà concessa dall'articolo 109 del codice civile, richiede un altro ufficiale per la celebrazione del matrimonio deve esprimere nella richiesta il motivo di necessità o di convenienza che lo ha indotto a fare la richiesta stessa”.
Questo significa che il sindaco può delegare la celebrazione del matrimonio a un sindaco di un altro comune od altro soggetto che può essere un delegato del comune.
La legge precedentemente citata prevede che “le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del comune, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale.”; inoltre “per la celebrazione del matrimonio, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale.”
Quindi il matrimonio con rito civile può essere celebrato anche da un qualunque cittadino italiano purché sia maggiorenne e goda dei diritti civili e politici, perché sono questi i requisiti per poter essere eletto a consigliere comunale. Questo significa che chiunque abbia queste caratteristiche, potrà celebrare un matrimonio.
Dato atto di quello che ho appena novellato discende che non può ovviamente celebrare il matrimonio chi non soddisfa i requisiti di cui sopra, cioè chi non gode di tutti i diritti civili e politici e chi non ha ancora compiuto il 18° anno d’età.
Per quelli che sono alcuni casi di incompatibilità alla celebrazione del matrimonio civile occorre dare lettura del regolamento : “L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti”.
Conseguentemente un parente stretto, non potrà celebrare un matrimonio ma potrà farlo solo un parente non diretto (linea collaterale) fino al secondo grado. Sono parenti in linea retta, le persone che discendono l’una dall’altra: un figlio, anche se maggiorenne, non potrà celebrare il matrimonio dei genitori, così come sarà vietato ad una madre o a un padre.
Per quel che riguarda la parentela in linea collaterale parliamo di coloro che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’uno dall’altro.
Riassumendo quindi quelli che sono gli obblighi di legge, non leggo alcun impedimento al fatto che un Sostituto Procuratore della Repubblica dal momento che è spogliato dal proprio ruolo di magistrato celebri un matrimonio.
30 giugno 2021 Roberto Gimigliano
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare 30 maggio 2025, n. 15
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: