Ferie non godute da parte di un dirigente

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti

Si chiede consulenza su richiesta da parte di un dipendente di questo Ente, cat.D5, Dirigente di ruolo, per la liquidazione spettante su ferie non godute, per complessivi numero 110 giorni. Si vuole capire la norma da applicare e si chiede una vostra consulenza in merito alla questione esposta.

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Risposta

Il dirigente o qualsiasi altro lavoratore in posizione apicale assimilata, che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto alla indennità sostitutiva a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive (Corte di Cassazione, ordinanza 08 giugno 2021, n. 15952). 

Invero, il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro (art. 10, co. 2 , D.Lgs. n. 66/2003). 

Il principio della monetizzazione, quindi, operante nei soli limiti delle ferie non godute, relative al periodo ancora pendente al momento della risoluzione del rapporto, non consente la monetizzazione di quelle riferibili agli anni antecedenti, perché rispetto a queste il datore di lavoro doveva assicurarne l’effettiva fruizione. Il lavoratore, potrà invocare la tutela civilistica e far valere l’inadempimento del datore di lavoro che abbia violato le norme inderogabili sopra richiamate e non gli abbia consentito di recuperare le energie psico-fisiche. In ogni caso, tuttavia, l’inadempimento deve essere addebitabile al soggetto nei cui confronti l’azione di danno viene esperita e pertanto è necessario che il mancato godimento delle ferie sia derivato da causa imputabile allo stesso datore di lavoro. Quest’ultimo caso, tuttavia, non si verifica nel caso in cui il lavoratore, per la posizione apicale ricoperta nell’azienda, pur avendo il potere di attribuirsi le ferie in piena autonomia, senza condizionamento alcuno da parte del titolare dell’impresa, non lo eserciti. In detta ipotesi, infatti, salva la ricorrenza di imprevedibili ed indifferibili esigenze aziendali, la mancata fruizione finisce per essere la conseguenza di un’autonoma scelta del dirigente, che esclude la configurabilità di un inadempimento colpevole del datore.

Infine, quanto alle condizioni che devono ricorrere affinché possa trovare applicazione l’orientamento giurisprudenziale citato (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 23697/2017), il potere in capo al dirigente di scegliere da se stesso tempi e modi di godimento delle ferie costituisce eccezione da sollevarsi e provarsi a cura del datore di lavoro, mentre l’esistenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive, ostative alla fruizione di tali ferie, integra controeccezione da proporsi e dimostrarsi a cura del dirigente (Corte di Cassazione, sentenza 14 marzo 2016, n. 4920). 

Quindi, nel caso concreto occorre accertare se il dipendente apicale, in base all'organizzazione interna all'Ente, avesse o meno autonomia nella determinazione delle ferie da fruire o se dipendesse, in base a regolamento o norme di organizzazione,  da altri organi (ad es. dal Sindaco, dal Segretario comunale o altro organo) e, in ogni caso, se la motivazione della mancata fruizione in tutto o in parte sia documentabile a causa di eccezionali e non differibili esigenze di servizio, non altrimenti rimediabili con diverse soluzioni organizzative e gestionali interne o forme sostitutive alternative. 

E' chiaro, infatti, che ove il funzionario fosse totalmente autonomo nel determinarsi alle ferie, la mancata fruizione sarebbe allo stesso imputabile, salvo dimostrare, appunto, eccezionali, oggettive e indifferibili ragioni di servizio che in tutto o in parte gli hanno impedito di fruire le ferie, specie se di questo l'Amministrazione è stata via via edotta per tempo, senza che la stessa abbia trovato soluzioni alternative.

30 giugno 2021             Eugenio De Carlo  


Scritto il 03/07/2021 , da De Carlo Eugenio

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