Eventi organizzati da pubblici esercizi

Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte

Quesiti

Durante il periodo estivo pervengono a questo ente numerose richieste di eventi pubblico spettacolo da parte di pubblici esercizi (quali bar) e associazioni/pro loco.

Alla luce della normativa vigente anche relativamente alle norme covid-19 si chiede:

1. quali sono le autorizzazioni rilasciate da parte dell'ente

2. quali sono le responsabilità in capo al responsabile del procedimento e del responsabile del servizio.

Risposta

Le domande hanno una tale ampiezza di contenuti che potrebbero essere oggetto di approfondimenti manualistici importanti per cui appare impossibile sintetizzare una risposta nell’ambito di un quesito che dovrebbe riferirsi ad un caso concreto.

A tal fine, si allegano alcuni contributi che potranno essere presi a riferimenti per un approfondimento sul tema, sia con riferimento alla prima domanda che alla seconda.

Si aggiunge che, in base all’art.10 del dpcm 02 marzo 2021 lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è stato consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno1931, n. 773. A tal fine, secondo l’art. 4, comma 1, del D.L. n. 19/2020, convertito in legge dalla Legge 22 maggio 2020 nr. 35, in relazione all’art. 10 del D.P.C.M. 02 marzo 2021, la sanzione amministrativa è da 400 a 1000 euro. Anche sul punto, però, si rinvia ad un documento di approfondimento allegato.

Ovviamente, non è la qualifica soggettiva del richiedente (società/associazione e così via) a determinare minori o maggiori oneri amministrativi: se gli operatori hanno intenzione di fare somministrazione di alimenti e bevande occorre presentare una scia e una notifica sanitaria, se si riferiscono ad un pubblico trattenimento o spettacolo occorre seguire i procedimenti scolpiti dagli artt. 68 e 69 T.U.LL.P.S., dal suo regolamento di esecuzione e dal Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

In punto di responsabilità, si potrebbero poi appalesare sia profili penali che civili in ragione della “posizione di garanzia” assunta dalla pubblica Amministrazione titolata al rilascio di eventuali autorizzazioni e alla successiva vigilanza, da garantire.

In questo senso, la giurisprudenza ha precisato che “il Comune organizzatore di una manifestazione artistica è responsabile per le lesioni riportate da un avventore in conseguenza dell’accalcarsi degli spettatori presso la porta d’ingresso ad un auditorium, luogo di suo svolgimento, ove il sinistro sia prevedibile ed evitabile adottando idonee misure e cautele (quali transenne o presenza di personale incaricato), in relazione alle concrete circostanze del caso (costituite, nella specie, dalla aspettativa di un considerevole afflusso di pubblico in un luogo con gradini e scarsa illuminazione), salva la prova che l’evitabilità del danno fosse perseguibile solo con l’impiego di mezzi straordinari, ovvero che il danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo connotato da eccezionalità ed imprevedibilità tali da interrompere il nesso di causalità, facendo un uso anormale della cosa, così singolare, da non poter essere neppure prevedibile e prevenibile. (Così statuendo, la Suprema Corte ha escluso che potesse ritenersi eccezionale ed imprevedibile il comportamento del danneggiato che, nonostante l’età matura, la non agevole situazione dei luoghi e la folla impaziente, non si era tenuto in disparte, ma aveva cercato di conseguire comunque un posto da cui assistere comodamente allo spettacolo)” (Cfr. Cassazione civile, sez. III, 06/10/2016, n. 19993; Corte di Cassazione civile, sez. III, 13/03/2012, ud. 04/11/2011, n. 3951, in riferimento alla responsabilità dell’amministrazione comunale per le lesioni patite da una persona a causa del crollo del palco nel corso di una pubblica manifestazione canora, a causa dell’accalcarsi della folla).

In questo senso, le descritte condotte colpose della pubblica amministrazione, qualora produttive di un danno a cose o persone, assumerebbero certamente rilevanza sul piano della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.

Sotto altro profilo, non è possibile escludere che la condotta inadempiente della pubblica amministrazione possa essere ricondotta anche ad una forma di responsabilità contrattuale e, precisamente, ad una responsabilità da contatto sociale qualificato, con la conseguenza che il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria si estenderebbe dai cinque anni previsti per l’azione extracontrattuale ai dieci anni previsti per quella contrattuale; e che il regime dell’onere della prova diverrebbe assai più vantaggioso per il danneggiato, in quanto spetterebbe alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 1218 c.c., dimostrare che il danno verificatosi a causa dell’inadempimento lamentato dal danneggiato stesso si è verificato per causa a lei non imputabile.

In questa prospettiva, la recente evoluzione dottrinale e giurisprudenziale ha confermato che la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale non si basa sulla sussistenza o meno di un contratto, ma sulla violazione di un obbligo che, indipendentemente da una prestazione, si inscriva in una relazione giuridicamente vincolante tra due soggetti. Infatti, la responsabilità da contatto sociale qualificato prescinde dall’esistenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine, e sussiste qualora tra il danneggiato e il danneggiante vi sia una particolare relazione sociale considerata dall’ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri comportamentali ulteriori rispetto al mero dovere generico di non ledere l’altrui sfera giuridica.

In particolare, con l’espressione “contatto sociale” si suole indicare un rapporto “sociale” caratterizzato dalla sussistenza, a carico di una delle parti del rapporto, di obblighi di protezione nei confronti dell’altra parte, e nella correlativa esistenza in quest’ultima dell’affidamento circa il corretto adempimento altrui dei predetti obblighi di protezione. Ricorrendo questi presupposti, la parte destinataria degli obblighi di protezione ha il diritto di esercitare una vera e propria pretesa circa l’esatto adempimento altrui a tali obblighi: il rapporto “sociale” esistente fra le parti diventa, dunque, fonte di obbligazioni fra le stesse, dando origine ad un vincolo di natura contrattuale.

La teoria del contatto sociale, oltre ad aver avuto larghissima applicazione in tema di responsabilità civile nell’attività medico-chirurgica, è stata impiegata, per esempio, anche per affermare la natura contrattuale della responsabilità dell’insegnante per le lesioni patite dall’alunno sottoposto alla sua sorveglianza. Si tratta, in entrambi i casi, di situazioni in cui il contatto sociale si caratterizza per la sussistenza di obblighi di protezione, dai quali scaturiscono specifiche obbligazioni di tutela dell’altrui incolumità che, se violate, determinano la responsabilità contrattuale del soggetto su cui gravano i predetti obblighi.

Analogamente, nel caso delle pubbliche manifestazioni, sussistono a carico della pubblica Amministrazione (nelle sue varie articolazioni a seconda delle competenze) gli specifici obblighi organizzativi e gestionali richiamati nella circolare del 7 giugno 2017 n. 555/OP/0001991/2017/1 (e successive versioni di aggiornamento), la cui ratio risiede nella tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, da intendersi come la tutela dell’incolumità degli utenti della manifestazione e di tutti coloro che dovessero trovarsi nei pressi della medesima.

Tali obblighi hanno una inequivocabile finalità protettiva dell’altrui incolumità e, come tali, si inseriscono in un rapporto sociale in cui i soggetti beneficiari di tale protezione ripongono il proprio affidamento circa il corretto adempimento dei predetti obblighi da parte della pubblica Amministrazione. Ciò premesso, appare evidente che sussistono tutti i requisiti per poter configurare un vero e proprio contatto sociale fra pubblica Amministrazione ed utenti della pubblica manifestazione, a cui consegue, in caso di danni derivanti dalla violazione degli obblighi di protezione gravanti sulla stessa pubblica Amministrazione, la responsabilità contrattuale di quest’ultima.

28 giugno 2021           Elena Conte


Scritto il 01/07/2021 , da Conte Elena

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