Numerazione civica

Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
30 Giugno 2021

Si deve attribuire ad un immobile di nuova costruzione il numero civico.

Tra l'ultimo immobile a cui è già stato assegnato il civico e questo di nuova costruzione a cui deve esserne assegnato uno nuovo, insiste un'area edificabile sulla quale non è ancora stato costruito nulla.

Quale numero assegnare all'immobile di nuova costruzione? E’ corretto attribuirgli il numero progressivo?

Risposta

La toponomastica e la numerazione civica sono disciplinate dagli articoli 9 e 10 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (legge anagrafica) e dagli articoli 38, 39, 40, 41 42, 43, 44 e 45 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (regolamento anagrafico).

Secondo le istruzioni dell'Istat "tutti" gli accessi al fabbricato (o ai fabbricati) prospicienti la pubblica via devono essere numerati.

Diverso discorso è scegliere quale debba essere l'accesso numerato da attribuire quale indirizzo del residente.

La scelta dovrà essere effettuata secondo criteri di buon senso che consentono di individuare l'abitazione con la migliore e più veloce facilità, senza possibilità (per quanto possibile) di errori.

Ciò in ragione delle necessità di reperimento dell'abitazione soprattutto nel caso di intervento delle forze dell'ordine o degli automezzi e personale di assistenza sanitaria (è necessario ricordare che stiamo parlando di una finalità d’intervento anche al mantenimento dell’ordine pubblico).

Solitamente nel momento in cui si definisce la toponomastica cittadina vengono lasciati “dei numeri a disposizione”, nel senso che nelle distanze non occupate da costruzioni tra un edificio ed un altro e quindi in cui non sono presenti edifici, occorre mantenere dei numeri civici c.d. “a disposizione”.

 

Articolo 42 Numerazione civica.

 

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

 

Articolo 43 Obblighi dei proprietari di fabbricati.

 

1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.

4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.

 

Articolo 44 Comunicazioni da parte degli uffici topografico ed ecografico.

 

1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.

2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione può aver luogo nei primi sette giorni del mese successivo

 

La scelta resta in ogni caso del Responsabile dell'ufficio per la toponomastica, che dovrà considerare le situazioni che si presentano, favorendo decisioni che garantiscano al cittadino d'essere individuato e reperito nel modo più facile, veloce e senza alcun disagio o rallentamento delle azioni che si rendessero, nei contesti descritti, necessari. Da parte dell’ufficio Tecnico dovrà esserci la consapevolezza che si renderà necessario l’intervento anche di quell’ufficio per determinare se in tale area non edificata potranno esservi, in futuro, uno o più immobili si da determinare l’esatta numerazione. Nel caso d’indisponibilità di numeri civici da poter assegnare, occorrerà porre in essere accorgimenti quali l’aggiunta di un esponente numerico all’ultimo numero presente (es. n. 246 successivo edificio 246/1).

29 giugno 2021             Roberto Gimigliano         

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