Nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni dei comuni per il 2024 ed il fabbisogno standard complessivo
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2025
Risposta al quesito dell'Avv. Lorella Martini
QuesitiDal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore alcune modifiche al Testo Unico dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006) dovute al D. Lgs. 116/2020, che impongono una revisione delle modalità e dei limiti all'applicazione della tassa comunale sui rifiuti TARI per le aziende industriali.
Le principali novità riguardano:
Mentre in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico per conferimento dei rifiuti urbani ad un soggetto privato è stabilito che la relativa comunicazione debba essere presentata entro il 31.05.2021 a valere dal 01.01.2022 e a regime la comunicazione debba essere presentata entro il 30.06. a valere per l’anno successivo; a riguardo dell’esclusione totale dalla TARI delle superfici di lavorazione non è indicato un termine per la presentazione della nuova dichiarazione delle aree soggette a TARI.
Premesso che l’art 1 comma 685 della L.147/2013 prevede che la dichiarazione TARI ha effetto anche per gli anni successivi salvo che non si verifichino variazioni dei dati dichiarati, in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni; si chiede se le nuove dichiarazioni conseguenti all’esclusione delle superfici produttive che venissero presentate nel corso del corrente anno debbano venir accolte dal Comune con efficacia dal 01.01.2021 data di entrata in vigore della legge, oppure dalla data di presentazione o altro?
Come ben individuato dal richiedente, la normativa non ha previsto espressamente un termine per la comunicazione delle metrature degli stabilimenti industriali al fine della individuazione delle aree di esenzione.
Nemmeno la circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 12.04.2021, punto di riferimento per l’interpretazione delle modifiche apportate al TUA, si è pronunciata in merito.
In assenza di espressa previsione normativa, in applicazione dei principi generali, ad avviso della scrivente la soluzione da preferire sarebbe l’applicazione della nuova normativa a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Nell’ipotesi in cui le denunce dei contribuenti non dovessero essere così tempestive da permettere da subito la corretta quantificazione dell’imposta per l’anno in corso, il Comune potrebbe optare per una “compensazione” in sede di saldo ovvero di quantificazione dell’imposta dell’anno successivo.
28 giugno 2021 Lorella Martini
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2025
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Presidenza del Consiglio Dei Ministri Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana E Marche – Ordinanza n. 47 del 20 giugno 2025
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