Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiCittadino muore in altro comune; la moglie superstite chiede autorizzazione alla cremazione allegando dichiarazione sostitutiva dichiarando che il defunto aveva manifestato la volontà alla cremazione per essere tumulata nel cimitero del nostro comune di residenza.
Dopo alcuni giorni, a cremazione avvenuta, la moglie si presenta nel nostro comune precisando che non intende più tumulare, ma purtroppo in un momento di dolore di confusione, ha erroneamente dichiarato di tumulare ma che era sua intenzione di averla in affidamento. E' possibile modificare la manifestazione?
Finché vigeva unicamente il D.P.R. 285/90, l’unica ammessa era la manifestazione di volontà alla cremazione, disciplinata dall’art. 79 che indica in modo chiaro e incontestabile sia chi sono i congiunti aventi titolo, sia le modalità per rendere la dichiarazione.
Dopo la circolare del Ministero dell’Interno n.37/2004, si devono applicare le norme di semplificazione di cui al D.P.R. 445/2000.
Per quanto attiene l’affidamento dell’urna cineraria, in mancanza di una specifica disciplina, lo stesso Consiglio di Stato, per riconoscerne la procedibilità ha dovuto far riferimento a quanto previsto dalla 130/2001 per la dispersione (con annessi problemi di interpretazione).
Ne risulta quindi che parlando di manifestazione di volontà occorre tenere distinti questi tre contesti: cremazione, dispersione, affidamento.
Ancor più complessa è la situazione che riguarda la manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri.
Al di là delle disquisizioni sulla natura giuridica del diritto dei congiunti a dar seguito ad un desiderio espresso in vita dal defunto, esistono forti dubbi sulla competenza regionale a disciplinare questa materia, ciò che non trova alcuna legittimazione è la produzione normativa comunale. La volontà del defunto» è stata tradotta in maniera diseguale dalle varie regioni.
Per quel che riguarda la regione Marche la stessa tratta la problematica alla stessa stregua la manifestazione della volontà all’affidamento ed alla dispersione.
Di fatto si riscontra in merito all’affidamento una sorta di maggiore elasticità, quasi a voler significare che l’affidamento è sempre revocabile o modificabile, diversamente dalla dispersione.
L'affidamento ai congiunti dell'urna cineraria del defunto per la sua conservazione è consentita, sia per volontà espressa in vita del defunto che manifestata successivamente dagli aventi titolo secondo le indicazioni del codice civile ed autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso e/o di sepoltura.
Qualora ne ricorrano le condizioni, la domanda di affidamento delle ceneri per la loro conservazione può essere presentata contestualmente alla richiesta di cremazione del defunto.
L'affidatario o gli aventi causa sono tenuti a comunicare tutte le variazioni eventualmente intervenute ed a consentire, in qualunque momento controlli sia sull'effettiva collocazione che sulle condizioni di conservazione dell'urna; questo è l’aspetto fondamentale di cui tenere conto.
Ritengo che potrà essere presentata dal coniuge una nuova richiesta di affidamento delle ceneri a mezzo presentazione dichiarazione sostitutiva di notorietà (la quale sconta l’imposta di bollo), con la quale chiederà l’affidamento delle ceneri del defunto marito sempre nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto (sempre in virtù dell’assenza di un indirizzo differente da parte della Regione Marche)
23 giugno 2021 Roberto Gimigliano
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