Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta al quesito della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiUna cittadina ha chiesto la residenza per i figli minorenni presso l'immobile dove già risiede e dove ha regolare contratto di affitto. Nel contratto la destinazione d'uso permette la residenza dei figli ed esattamente riporta la frase "l'unità immobiliare si concede per uso abitazione, per un unico nucleo familiare...". La proprietaria dell'immobile però ha comunicato di non accettare la residenza dei minori sia perché gli accordi erano diversi (i figli sarebbero rimasti residenti presso il padre) sia perché di fatto non percepisce da mesi l'affitto. Abbiamo inviato raccomandata A/R art. 10-bis L.241/1990 e siamo in attesa di risposta ma chiediamo se la proprietaria possa di fatto impedire la residenza.
Se i minori dimorano abitualmente con la mamma, la proprietaria dell'immobile non ha alcun potere di impedire la loro iscrizione anagrafica all'indirizzo della madre.
Non c'entrano nulla, nell'ipotesi in esame, le norme in materia di abusivismo, ma si tratterebbe, eventualmente, di una controversia di tipo civilistico fra la proprietaria dell'alloggio e l'inquilina che non avrebbe rispettato i patti contrattuali; tuttavia tale controversia deve restare circoscritta nell'ambito dei rapporti interprivatistici e deve essere risolta, qualora non sia possibile in via amichevole fra le parti, eventualmente in via giudiziale, ma senza che questo possa pregiudicare l'iscrizione dei minori, circostanza che rappresenterebbe una palese violazione dei chiarissimi principi anagrafici che fondano l'iscrizione anagrafica sul requisito della dimora abituale. Esaminiamo meglio la questione "abusivismo" e il motivo per cui questa non ha nulla a che vedere con il caso descritto nel quesito; l’art. 5 del D.L. n. 47/2014, che sanziona con la nullità il provvedimento di iscrizione anagrafica all'indirizzo in cui è ubicato l’immobile occupato abusivamente, è stato, fin dalla sua entrata in vigore, uno strumento normativo utilizzato dai proprietari degli alloggi spesso in maniera distorta e, a volte, anche strumentale ad interessi estranei alla finalità perseguita dalla legge.
Tale norma non ha lo scopo di travolgere il principio anagrafico in base al quale l'iscrizione o la variazione anagrafica debbono corrispondere alla reale condizione abitativa di fatto; né con tale norma, il legislatore vuole entrare nel merito di questioni private, di natura civilistica, riguardanti i rapporti fra proprietario e inquilino. La finalità della norma è SOLAMENTE QUELLA DI RIPRISTINARE SITUAZIONI DI LEGALITÀ COMPROMESSE DA FATTI "PENALMENTE RILEVANTI", quali sono ad esempio le occupazioni violente di immobili altrui, mediante azioni di forza. Questo aspetto è chiaramente sottolineato dalla Circolare del Ministero dell'interno n. 14 del 06/08/2014, che così si esprime: "... Al fine di chiarire la portata della disposizione in argomento è utile osservare che la volontà del legislatore, così come rilevabile dagli atti parlamentari, sia stata quella di consentire il "... ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti", posto che "...l'attuale quadro normativo consente a coloro i quali abbiano occupato abusivamente un edificio di ottenervi la residenza...". La stessa relazione di accompagnamento dell'Atto Senato n. 1413, afferma con chiarezza questo principio.
Alla luce di quanto appena esposto, è evidente che nel caso descritto nel quesito non si tratta di occupazione abusiva; pertanto, se la proprietaria dell'immobile intende impedire la registrazione anagrafica dei minori, non deve limitarsi ad esprimere una volontà in tal senso, che non ha alcun rilievo ai fini anagrafici, ma deve impedire che i minori dimorino abitualmente con la madre; in altri termini, deve fare in modo, ammesso e non concesso che vi riesca, che i minori non dimorino abitualmente all'indirizzo di iscrizione della madre. Quando poi, come nel caso specifico, i minori hanno un vincolo ben preciso con l'inquilina, che è la loro madre e che non ha occupato abusivamente l’immobile, la giurisprudenza, in maniera molto decisa, si è sempre orientata verso la tutela dell’unità familiare e anche dei meri vincoli di amicizia (cfr. Cassazione Sez. III, sent. N. 14343 del 19-06-2009 “… i divieti di ospitalità (non temporanea di persone estranee al nucleo familiare anagrafico) del contratto di locazione confliggono proprio con l'adempimento dei doveri di solidarietà (art. 2 Costituzione) che si può manifestare attraverso l'ospitalità offerta per venire incontro ad altrui difficoltà e possono altresì confliggere con la tutela dei rapporti sia all'interno della famiglia fondata sul matrimonio sia di una convivenza di fatto tutelata in quanto formazione sociale, o con l'esplicazione di rapporti di amicizia”.
In conclusione, se i minori dimorano abitualmente con la mamma, devono essere iscritti a quell'indirizzo, nonostante la volontà contraria della padrona di casa. Quest'ultima, se lo vorrà, potrà tutelarsi ricorrendo alle vie legali, ma non potrà pretendere che l'ufficiale d'anagrafe, pur di assecondarla, violi i principi dell'ordinamento anagrafico.
15 giugno 2021 Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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