Ferie o malattia del personale educativo in giornata di attività integrative
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiUn dipendente con contratto sisma a tempo determinato cessa il contratto di lavoro il 30.06.2021, con un monte ferie non godute. Il 01.07.2021 viene riassunto sempre con contratto sisma a tempo determinato. Il monte ferie del primo contratto viene perso o può essere riportato nel nuovo contratto?
Preliminarmente va rilevato che all’atto della scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato, con l’estinzione del rapporto di lavoro vengono meno tutte quelle situazioni soggettive che in quel rapporto trovavano il proprio fondamento (ferie, malattia, aspettative, ecc.).
Nel caso in cui con il medesimo dipendente, già precedentemente titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato, venga successivamente stipulato un nuovo contratto a tempo determinato, lo stesso non può fruire nell’ambito di questo delle ferie maturate nel precedente rapporto a termine.
In questo senso diversi orientamenti ARAN tra i quali RAL_1876 e RAL_1809, che chi scrive condivide. Inoltre, anche il Ministero dell’interno con il parere espresso dal Dipartimento delle politiche del personale dell’amministrazione civile, prot. n. 189/1239 del 18 aprile 2018, ha confermato e richiamato tali orientamenti.
Conseguentemente, il dipendente dovrebbe godere di eventuali ferie residue maturate solo entro la scadenza del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato.
Infine, va ricordato che la monetizzazione delle ferie, attualmente, è possibile, alla cessazione del rapporto di lavoro, solo nell’ambito di rigorosi e precisi limiti.
14 giugno 2021 Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Delibera del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: