Mobilità volontaria - Trattamento economico dell’amministrazione di destinazione
Dipartimento della funzione pubblica – Documento pubblicato il 14 luglio 2021
Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiIn base al recente decreto "Reclutamento" promosso dal Ministro Brunetta sembrerebbe che la mobilità tra enti sia stata in un certo senso "liberalizzata" eliminando il vincolo del nulla osta da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Sottopongo il caso pratico: una sola unità di personale assegnata all'area, figura con esperienza ventennale e contratto a tempo pieno e indeterminato.
Nel caso questa unità di personale (ribadisco la sola assegnata all'area) venisse reclutata da un altro Comune attraverso l'istituto della mobilità volontaria, la dipendente interessata allo spostamento dovrebbe comunque chiedere il nulla osta all'attuale datore di lavoro, e se così fosse quali motivazioni potrebbe addurre l'amministrazione per negare il consenso?
IndietroL’art. 30, comma 1, del DLgs. 165/2001 nella nuova formulazione operata dall’art. 3, comma 7, del recente Decreto legge n. 80/2021, non prevede l’assenso dell’amministrazione di appartenenza ai fini della mobilità volontaria.
La stessa disposizione richiede invece l’assenso dell’amministrazione di appartenenza nelle ipotesi in cui si tratti di “posizioni motivatamente infungibili”, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.
Inoltre, è fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.
In conclusione, l’amministrazione può impedire il trasferimento del dipendente ad altra amministrazione al verificarsi di una delle condizioni sopra indicate: 1) se trattasi si una posizione motivatamente infungibile. Nel caso specifico non sembra possibile rivenire nei ruoli dell’amministrazione una analoga posizione che possa sostituire il dipendente, per cui la condizione sembra sussistere; 2) se l’amministrazione si trovi con una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del dipendente interessato alla mobilità volontaria.
9 giugno 2021 Angelo M. Savazzi
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