Utilizzo cumulativo finanziamento riconosciuto per diverse annualità

Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
15 Giugno 2021

Con riferimento all’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, che prevede, per ciascuno degli anni da 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

considerato che il Comune risulta beneficiario della assegnazione di euro 50.000,00 annui per il periodo 2020 – 2024, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, per un totale di euro 250.000,00 e di un ulteriore contributo aggiuntivo pari a 50.000,00 euro;

considerato che nella programmazione triennale 2020-2022 delle opere pubbliche, è stato inserito un intervento relativo alla ristrutturazione di immobile da destinare alla pubblica utilità, per un importo complessivo, come da quadro economico del progetto preliminare approvato con delibera consiliare n. 10 del 30/04/2020, pari ad euro 700.000,00;

considerato che nella progressione esecutiva dell’intervento e in un’ottica di razionalizzazione degli investimenti, è prevista la suddivisione in lotti del progetto complessivo;

per tutto quanto espresso in narrativa,

si chiede

la possibilità di procedere all’utilizzo cumulativo del finanziamento riconosciuto per le diverse annualità, per l’intervento indicato suddividendo le varie fasi realizzative in lotti successivi.

Risposta

Le norme della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) richiamata nel quesito prevedono la concessione ai comuni di contributi annui costanti annui per investimenti destinati ad opere pubbliche dal 2020 al 2024 (comma 29 dell'art. 1) e ne stabiliscono la misura in funzione della popolazione residente (comma 30): in attuazione di tali norme con decreto ministeriale del 30 gennaio 2020 i contributi  di cui sopra sono stati attribuiti ai comuni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione.

Sussistendo quindi tutti gli elementi per procedere all'accertamento delle corrispondenti entrate (ovviamente con imputazione ai singoli anni in cui le stesse saranno esigibili), si ritiene ammissibile l'utilizzo cumulativo dei contributi come sopra assegnati ed accertati, da utilizzare per il finanziamento di un intervento di importo corrispondente a due (o più) annualità del contributo: a tal fine soccorre anche la modifica apportata al comma 33, che disciplina le modalità di effettiva erogazione delle somme in questione, modifica disposta dall'articolo 47 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 (c.s. decreto "agosto"), convertito nella legge n. 126/2020, il quale ha aggiunto al testo originario di detto comma 33 il seguente periodo:

"" Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell'interno, ferma restando l'erogazione del 50 per cento della prima annualità previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35, eroga sulla base degli stati di avanzamento dei lavori le restanti quote di contributo, prevedendo che il saldo, nella misura del 20 per cento dell'opera complessiva, avvenga previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di cui al primo periodo.

""

Sulla base di tale modifica è pertanto espressamente consentito il finanziamento di un'opera con più annualità di contributo.

Al riguardo si tenga però conto che la spesa relativa alle somme da erogare ai comuni è iscritta pro-quota nelle diverse annualità del bilancio dello Stato, per cui la effettiva erogazione delle somme, seppure richieste in relazione a stati di avanzamento dei lavori, troverà per il Ministero dell'Interno il limite dello stanziamento annuale: ne deriva che l'intervento finanziato da più annualità di contributo dovrebbe avere un cronoprogramma di realizzazione coerente con la tempistica delle previste erogazioni, in quanto l'Ente in caso contrario sarebbe chiamato ad anticipare in termini di cassa i fondi relativi in attesa delle erogazioni ministeriali.

Sembra pertanto opportuno che nel caso prospettato nel quesito venga preventivamente sentito il suddetto Ministero, al fine di disporre di più precise indicazioni circa i tempi e le modalità di erogazione dei contributi in argomento.

9 giugno 2021               Ennio Braccioni

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