Procedimento di iscrizione anagrafica

Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
11 Giugno 2021

Ho iniziato un procedimento di iscrizione anagrafica di un cittadino italiano, dopo aver girato la pratica ai vigili urbani per procedere ai relativi accertamenti, si è avuta notizia dell'arresto del cittadino e del suo trasferimento presso la casa circondariale di altro Comune.

Come devo procedere con la pratica? Devo annullarla o chiuderla? Ma con quale esito?

 

Risposta

L'ufficiale d'anagrafe dispone accertamenti per verificare le dichiarazioni ricevute; in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, ossia, a seconda dei casi, alla cancellazione degli interessati o alla loro nuova registrazione nell'abitazione precedente, dalla data di ricezione delle loro dichiarazioni anagrafiche (art. 18-bis, DPR 223/1989).

In altre parole, le norme anagrafiche vigenti, segnatamente quelle introdotte con la cosiddetta anagrafe in tempo reale, hanno effettivamente semplificato per i cittadini l'esercizio del diritto/dovere di aggiornare la propria posizione anagrafica. E' bene però ricordare che esse, se da un lato hanno notevolmente ridotto i tempi della pratica anagrafica, dall'altro hanno caricato di responsabilità le dichiarazioni che gli interessati rilasciano al pubblico ufficiale in ordine alla propria dimora abituale (presupposto necessario e sufficiente per ottenere/mantenere la residenza anagrafica) in un determinato luogo. Infatti, eventuali dichiarazioni non veritiere farebbero scattare, d'ufficio, segnalazioni alle competenti autorità, con possibili conseguenze anche sotto il profilo penale.

Nel caso prospettato il soggetto ha presentato un’istanza di iscrizione anagrafica ad un nuovo indirizzo.

Nel caso che l’accertamento si sia concluso positivamente occorre procedere con il perfezionamento della pratica (l’iscrizione preliminare è già avvenuta) in quanto l’interessato potrà essere iscritto nella convivenza della casa circondariale solo nel caso vi sia stata condanna definitiva e pena superiore ai due anni (v. normativa riferita anche alle case di riposo).

Nel caso la pratica non si fosse conclusa positivamente e quindi l’interessato non era presente (in quanto arrestato) all’indirizzo, occorre che si ripristini la precedente posizione anagrafica e si annulli la nuova richiesta. A questo proposito opterei per una sospensione dei termini negli ultimi giorni prima del 45mo (v. legge 120/20 decreto semplificazioni) per poter valutare appieno la posizione del soggetto per poi procedere in un caso (accertamento positivo) o nell’altro (accertamento negativo e conseguente ripristino della condizione preesistente). Nella comunicazione di preavviso del rigetto da inviare all’indirizzo dichiarato è opportuno parlare di assenza genericamente e semplicemente chiedere di chiarire il perché dell’assenza…

8 giugno 2021               Roberto Gimigliano                 

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