Conferimento incarico a soggetto pensionato

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
10 Giugno 2021

Per svolgere il servizio di affissioni, la collega dell'ufficio tributi mi chiede se possiamo incaricare un pensionato, che viene dal mondo privato,  che in passato svolgeva tale servizio per il Comune. sarebbe una collaborazione occasionale. Si chiede se si possa autorizzare con: incarico diretto occasionale sotto euro 5.000,00 oppure con uso dei voucher; o con altre modalità legittime.

Risposta

Ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e delle circolari FP,  sussiste il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi direttivi, dirigenziali, cariche in organi di governo, incarichi di studio o consulenza, a pensionati, già lavoratori pubblici o privati. Tale divieto non si configura come assoluto, in quanto è fatta salva la possibilità di conferire tali incarichi o cariche a titolo gratuito e, con specifico riguardo agli incarichi direttivi e dirigenziali, con il limite annuale.

La giurisprudenza contabile si è più volte soffermata sulla definizione di “lavoratori” contenuta nel dettato normativo, manifestando un orientamento  che può dirsi ormai consolidato, in base al quale “l'uso del termine «lavoratori»  e non «dipendenti» va interpretato proprio al fine di comprendere tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, a prescindere dall'attività lavorativa svolta prima di essere collocati in quiescenza, in coerenza, peraltro, con la ratio della disposizione di conseguire risparmi di spesa”.

Pertanto, l’incarico de quo può essere solo gratuito, salvo rimborsi spese rendicontate, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Il tenore letterale della disposizione consente quindi alle amministrazioni interessate di corrispondere i rimborsi spese in argomento, purché nel rispetto di due specifiche condizioni:

  • la prima attiene al limite dell’importo rimborsabile, per la cui determinazione la norma fa espresso rinvio agli organi competenti delle amministrazioni interessate. In tale contesto, quindi, le amministrazioni - sulla base di proprie valutazioni, ferma restando la compatibilità con i vincoli già previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica - avranno cura di determinare i limiti ed i criteri di eleggibilità delle spese, sia in relazione alle singole voci ammissibili a rimborso che ai criteri ad esse riferiti, dovendosi, in ogni caso, escludere la possibilità di attribuire rimborsi forfettari.
  • la seconda è riferita alla necessità che tali rimborsi siano rendicontati e quindi supportati dai relativi documenti attestanti gli importi e le circostanze in relazione alle quali si è determinata la spesa

Con riferimento specifico alle spese relative allo spostamento del soggetto incaricato dal proprio domicilio alla sede dell’ente, l’amministrazione dovrà quindi valutare se prevedere tale tipologia di spesa ed i limiti entro cui possa avvenire il rimborso, anche in relazione alla frequenza con la quale gli spostamenti si verificano, all’effettiva distanza percorsa nonché alla possibilità di accedere prioritariamente ai mezzi di trasporto pubblico.

7 giugno 2021               Eugenio De Carlo  

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