Risposta al quesito del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiL’art. 15-bis del DL 34/2019, impone testuali parole: “I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.”
Avendo approvato le tariffe 2021, si chiede pertanto se fosse corretto emettere un ruolo TARI anno 2021(e quindi bollettare) con acconto sulla base delle tariffe anno precedente (avendo scadenza ante 1^ dicembre 2021 ) e saldo con tariffe 2021 (con scadenza post 1^ dicembre 2021).
Pertanto non si dovrebbe generare alcuna differenza tra ruolo 2021 e importo approvato dall’ATO (anche se nel pef il conguaglio costi 2019-2020 sono rientrati come componente tariffaria), giusto?
E’ corretto emettere avvisi di pagamento TARI con gli acconti determinati sulle tariffe 2020 ed il saldo con scadenza successiva al 1° dicembre con le nuove tariffe 2021. In fase di saldo, occorre rideterminare l’importo dovuto per l’anno 2021 in base alle tariffe utili alla copertura integrale del costo del servizio per l’anno 2021, così come determinato con il PEF, detraendo gli importi versati/determinati in acconto.
In questo modo, il risultato non influisce in nessun modo sulla determinazione dei costi del servizio e sui relativi conguagli per l’anno 2021.
4 giugno 2021 Luigi D’Aprano
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare 30 maggio 2025, n. 15
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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