Posticipo fruizione congedo matrimoniale al 2026 per motivi familiari e valutazioni dirigente
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiUna cittadina austriaca presenta i documenti necessari al rilascio del certificato di capacità matrimoniale (lo sposo è italiano e nostro residente).
Esibisce: certificazione di nascita e di matrimonio priva di legalizzazione munita di traduzione con attestazione di conformità al testo originale del traduttore ma priva della legalizzazione anche della sua firma. Esibisce anche attestazione del Tribunale relativa al divorzio priva di legalizzazione munita della medesima traduzione con attestazione di conformità del traduttore, anche questa non legalizzata.
E' possibile accettare tali documenti? Il mio dubbio riguarda essenzialmente la legalizzazione della firma del traduttore ed il documento del Tribunale.
I cittadini italiani che si sposano all’estero non sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che le stesse non siano richieste dalla normativa straniera.
Per sposarsi in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 1980, è richiesto di produrre un “certificato di capacità matrimoniale”. Tale certificato è esente da legalizzazione e traduzione.
Gli Stati che hanno ratificato la Convenzione sono i seguenti: Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia.
Il “certificato di capacità matrimoniale” sarà rilasciato dal Comune di residenza in Italia o, se residenti all’estero, dalla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza.
La Rappresentanza diplomatico-consolare potrà rilasciare il documento richiesto solo sulla base del positivo esito degli accertamenti, acquisiti d’ufficio i documenti previsti dalla legge e quelli ritenuti necessari per provare l’inesistenza di impedimenti.
L’Italia ha aderito insieme a questi paesi (Austria, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germani, Grecia, Portogallo, Spagna, Svizzera e Turchia), alla Convenzione di Monaco del 1980 (un accordo) che ha fissato norme comuni per il rilascio di un certificato di capacità matrimoniale che potrà essere utilizzato dai cittadini di questi paesi per la celebrazione del matrimonio all’estero.
Il certificato viene rilasciato dall’autorità competente solo se il cittadino possiede i requisiti e se vi sono le condizioni per contrarre matrimonio che sono necessari secondo la legge dello Stato di appartenenza.
In Italia l’autorità competente a rilasciare questo certificato è l’ufficiale di stato civile.
L’Italia ha poi stabilito ulteriori accordi con Svizzera e Austria nell’ottica di una maggiore collaborazione e semplificazione per la celebrazione del matrimonio tra cittadini provenienti dai rispettivi Paesi.
Per i cittadini italiani residenti in Austria ed iscritti all’AIRE, la Cancelleria Consolare provvede al rilascio del certificato contestuale e del certificato di capacità matrimoniale rilasciato in formato plurilingue secondo il modello conforme previsto dalla Convenzione di Monaco del 1980.
I cittadini italiani residenti in altro Stato estero, che intendono contrarre matrimonio presso un Comune austriaco, possono richiedere il rilascio del certificato di capacità matrimoniale direttamente alla Rappresentanza consolare italiana nella cui circoscrizione risultano residenti ed iscritti.
Articolo 2
L’esenzione dalla legalizzazione è estesa, inoltre, ad ogni altro documento occorrente per contrarre matrimonio nell’altro Stato, rilasciato dalle autorità degli Stati contraenti, purché munito della data, della firma dell’autorità rilasciante, del sigillo o del timbro dell’ufficio.
Direi che i documenti vanno accettati.
4 giugno 2021 Roberto Gimigliano
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
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