Reclutamento personale - Procedura.

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
08 Giugno 2021

L’Art. 10 comma 1 del DL 44_2021 prevede, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, anche in deroga alle disposizioni vigenti, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove:

a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale (prova orale facoltativa fino al perdurare dello stato di emergenza);

b) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Il nostro Ente è intenzionato a predisporre un Bando per una figura professionale Istruttore amministrativo C1, utilizzando le forme semplificate previste dall’Art.10, ma non è chiara la portata della lettera b) sopra citata. Nel caso pratico, nel Bando vogliamo prevedere una preselezione nel caso ci siano un numero di ammessi superiore a 15, con lo svolgimento di una prova scritta e una orale in presenza (nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti).

Vorremmo effettuare tutte le procedure di presentazione delle domande tramite PEC.

La preselezione è possibile effettuarla solo tramite la valutazione dei titoli, oppure è più sicuro e corretto effettuare un test preselettivo? Eventualmente è possibile affidare a una ditta specializzata la preselezione, effettuandola tramite procedura on-line con accesso a un portale del comune tramite SPID (non  in presenza)? La prova scritta sarà a risposta sintetica o multipla (per garantire il rispetto dei 60 minuti) da effettuare in presenza. E’ necessario, anche per la prova scritta, l’utilizzo di “strumenti informatici” (eventualmente quali??) oppure può essere effettuata anche in modo analogico? La prova orale può essere effettuata in presenza (sempre nel rispetto dei protocolli sanitari)?

Risposta

La ratio e la finalità dell'art.10 del DL 44/2021, da poco convertito con modifiche nella legge n. 76/2021, è quella di ridurre i tempi di reclutamento concorsuale. Pertanto, se la preselezione informatica serve a questo fine, non essendo vietata dalla norma, si ritiene ammissibile, motivandola rispetto a detto fine, specie se si tratta di numero consistente di domande, ad avviso dello scrivente nell'ordine di centinaia in più rispetto al numero dei posti a concorso. Poche decine di domande, infatti, non giustificherebbero sul piano logico, pratico e giuridico il ricorso alla preselezione che, notoriamente, ha proprio il fine di ridurre la platea dei partecipanti alle ulteriori prove di merito concorsuali.

Va bene la presentazione solo mediante pec, meglio se anche tramite piattaforma di registrazione, specie se si intende procedere anche per titoli, al fine di registrare immediatamente i dati relativi ai titoli previsti da parte di ciascun candidato.

In base alla normativa di cui sopra possibili solo due prove, una scritta ed una orale. Dal 3 maggio, fermo restando il protocollo della F.P. vigente al momento dello svolgimento, sono possibili prove in presenza, fermi restando gli strumenti informatici e   digitali    e, facoltativamente,  lo  svolgimento  in  videoconferenza  della  prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni  tecniche  che  ne assicurino la pubblicità',  l'identificazione  dei  partecipanti,  la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità', nel  rispetto della normativa in materia di protezione dei  dati  personali.

Per i soli profili qualificati dalle amministrazioni,  in  sede  di bando, ad elevata specializzazione tecnica (quindi, ingegneri, architetti, geologi, ecc.), è possibile prevedere una fase  di  valutazione dei titoli legalmente  riconosciuti  e  strettamente  correlati  alla natura e  alle  caratteristiche  delle  posizioni  bandite,  ai  fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali, ma  i titoli  e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli  di  servizio, possono concorrere,  in  misura  non  superiore  a  un  terzo,  alla formazione del punteggio finale.  Detta previsione, quindi, non sembra attagliarsi alla generica profilatura di istruttore amministrativa di Cat. C, per la quale non è richiesto alcun diploma specialistico.

E’ suggeribile l'utilizzo di operatori specializzati in ogni fase concorsuale - ad eccezione di quella orale che anche in video-collegamento non comporta particolari difficoltà, salva l'esigenza, comunque, di assistenza tecnica specialistica – che offrono un'ampia gamma di soluzioni tecnologiche in linea con quanto previsto dal citato DL, nell'ambito delle quali l'Ente, in base alle proprie disponibilità finanziarie possa scegliere quella più appropriata.

Altra scelta potrebbe essere quella di attendere l'evoluzione della pandemia in corso e aspettare un miglioramento della situazione tale da far rivedere e semplificare i protocolli sanitari previsti dalla FP per i concorsi, con conseguente semplificazione e minore onerosità organizzativa ed economica della procedura da svolgere.

1 giugno 2021               Eugenio De Carlo         

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