Risposta al quesito del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiContribuente TARI con omesso pagamento/denuncia di un capannone, emessi avvisi accertamento anni 2008/2013, dopo due gradi di giudizio la questione si è chiusa nel 2019 con esito favorevole al comune, da quel momento d'ufficio il contribuente è stato inserito a ruolo, per gli anni prima si è proceduto con avviso di accertamento di anno in anno (2014 e da ultimo a dicembre scorso per il 2015) con applicazione annuale della sanzione per omessa denuncia (100%) riducibile con adesione.
Nel 2021 il contribuente invia una pec nella quale chiede il conteggio TARI del 2016, 2017, 2018, 2019 (chiede importo della TARI dovuta non avendo ricevuto annualmente avviso poiché in contenzioso e non a ruolo) per conoscere l'importo esatto da ravvedere, gli ho inviato i dati della TARI specificando per la sanzione che la stessa era quella dell'omessa dichiarazione da un minimo di 100% al 200% con un minimo di 50 euro. Il contribuente si ravvede e dall’invio delle quietanze si evince che ha applicato la sanzione del 5% per omesso versamento (1/6) ad ogni annualità (2016 al 2019) anziché utilizzare la sanzione ridotta dell’omessa dichiarazione come indicato dall'ente. Domanda: può procedere ad integrare il versamento senza ritenere il ravvedimento nullo ma semplicemente integrandolo?
Il ravvedimento per l’omessa dichiarazione può avvenire solo entro 90 giorni dalla scadenza del termine di dichiarazione (D.Lgs. 472/1997 art. 13 comma 1 lett. c). Oltre non è ammissibile ed il contribuente è in violazione che gli deve essere contestato dal Comune con cumulo giuridico delle sanzioni per la continuità negli anni di violazione.
Se fosse un ravvedimento per omesso versamento, potrebbe invece, integrare ovviamente il dovuto, purchè prima che il Comune emetta avviso di accertamento.
1 giugno 2021 Luigi D’Aprano
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 77 e comunicato stampa
Ministero dell’Interno – Decreto 14 maggio 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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