Ripiano trentennale disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario

Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
31 Maggio 2021

Ai sensi del DM del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015, emanato in attuazione dellart. 3, comma 16, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale individua:

  • le modalità di calcolo del maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, in questa sede definito anche "disavanzo straordinario di amministrazione" (art 1);
  • le modalità di ripiano del disavanzo straordinario di amministrazione, derogatorie rispetto alle modalità ordinarie contenute nell' art. 188 del d.Lgs. n. 267/2000 (art 2);

questo Ente con delibera di C.C. n.20 del 15/06/2015 ha provveduto a ripianare il disavanzo di -€.312.702,04  con un piano trentennale di rientro, alla luce delle sentenze della corte costituzionale n.18/2019 e n. 80/2021 sembra che ci sia incostituzionalità per il ripiano trentennale, pertanto con la presente si chiede come si deve comportare questo Ente, se può ancora continuare ad inserire la quota di disavanzo annuale del  ripiano trentennale o se deve provvedere al ripiano del disavanzo ai sensi del D.L.gs. 267/2000( ripiano triennale o se l'ente va a voto nell'annualità del voto).

Risposta

Con la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 10 febbraio 2021 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. milleproroghe), convertito nella legge n. 8/2020, norma che aveva previsto un rimborso trentennale delle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge n. 64/2013, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.

Tale pronuncia però non produce alcun effetto sulle diverse norme citate nel quesito, nella fattispecie l'articolo 3, comma 16, del d.l. n. 118/2011 (e corrispondente decreto ministeriale attuativo del 2 aprile 2015): detto articolo prevede un ripiano trentennale, ma riferito al disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario, mentre la problematica affrontata dalla Corte riguardava la restituzione delle anticipazioni di liquidità, prevista da tutt'altra norma.

Pertanto codesto Ente dovrà continuare ad applicare al bilancio la quota annuale per il ripiano di quest'ultimo ripiano trentennale, fino al suo totale assorbimento.

27 maggio 2021            Ennio Braccioni

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