Trascrizione matrimonio esdtero

Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
28 Maggio 2021

Atto di matrimonio celebrato in Thailandia e trascritto in Italia: nelle annotazioni di tale atto ESTERO la sposa prende il cognome del marito.

Quindi: atto di matrimonio con cognome da nubile e nelle annotazioni del testo dell'atto cognome nuovo del marito?

 

2.   Arrivo in Italia con passaporto che riporta il nuovo cognome

3.  Permesso di soggiorno che riporta  il nuovo cognome

4. Decreto prefetto riconoscimento cittadinanza italiana riportante il nuovo cognome.


-------------------------    trascrizione atto di nascita

--------------------------- cognome origine

 

Quali annotazioni su atto:

- matrimonio

- cambio cognome per matrimonio

- acquisto cittadinanza

 

Nell'atto di matrimonio il cambio cognome e' già nel testo tradotto, lo devo anche annotare a margine?

Quali annotazioni su atto

- cambio cognome

- acquisto cittadinanza

Risposta

in generale. Un cittadino italiano può contrarre matrimonio in Thailandia dietro presentazione alle Autorità di Stato Civile thailandesi del Nulla Osta al matrimonio rilasciato dall’Ambasciata Italiana.

Solitamente il Nulla Osta al matrimonio è già bilingue (italiano e thailandese), quindi non sono necessarie traduzioni.

Per la richiesta di trascrizione del matrimonio in Italia, gli interessati dovranno presentarsi presso l'Ufficio Consolare presentando l’atto di matrimonio rilasciato dall'autorita’ locale (N.B. assicurarsi che sia il modello "Khor Ror 2", il modello "Khor Ror 3" non è conforme ai fini della trascrizione dell'atto in Italia e quindi non è' trascrivibile), debitamente legalizzato dal Ministero degli Affari Esteri thailandese e munito di traduzione in lingua italiana;

-Copia del passaporto di entrambi gli sposi;

Nel modulo di richiesta trascrizione dovrà essere specificata la scelta del regime patrimoniale di separazione o comunione dei beni. Qualora si tratti di separazione l’Ambasciata  redigerà l'atto di convenzione che sarà firmato da entrambi gli sposi davanti all’Ufficiale Consolare preposto. La necessità di identificare i soggetti con nome e cognome, sovviene in diversi procedimenti tra cui la trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato all'estero, nella richiesta del visto per poter entrare nel territorio italiano, nella richiesta del primo permesso di soggiorno o della carta di soggiorno (da cui poi verrà generato il codice fiscale e la carta nazionale dei servizi), nella richiesta di iscrizione al registro anagrafico del Comune presso il quale si dimora e nella richiesta del documento di identità etc. etc.

A seguito di un matrimonio celebrato all'estero, qualora il coniuge italiano non abbia fatto esplicita richiesta di trascrizione dell'atto di matrimonio all'Ambasciata italiana situata nel Paese di celebrazione del matrimonio, può chiederne personalmente la trascrizione presso l'ufficio competente del proprio Comune di residenza.

È una prerogativa della sola Autorità straniera l’indicazione delle modalità con cui le generalità dei propri cittadini possono essere interpretate e debbono essere trascritte negli ordinamenti giu­ridici stranieri e consegue direttamente dall’art. 1 della Convenzione di Monaco sulla legge applica­bile ai cognomi ed ai nomi del 5 settembre 1980, ratificata in Italia con legge 950/1984.

In molti Paesi è consuetudine che le don­ne sposate acquisiscano il cognome del coniuge, in sostituzione o in aggiunta al proprio, che, di conseguenza, potrebbe essere riportato anche nel documento di identità.

Concludendo, l’atto si trascrive esattamente come è pervenuto, dopodichè si procede all’annotazione del cambio di cognome (FORM. 187 - Annotazione di cambiamento o di aggiunta di cognome o di prenome, o di entrambi, relativi allo sposo o alla sposa...........). Quindi procedo con il trascrive il nome originale, successivamente procedo ad annotare il cambio di cognome ai sensi dell’art. 24 della legge 218/1995.

25 maggio 2021            Roberto Gimigliano       

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