Disponibile l’elenco provvisorio dei comuni che hanno manifestato l’interesse al finanziamento per le attività socioeducative per l’anno 2025
Dipartimento per le politiche della famiglia – 30 maggio 2025
Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiPer aderire ad analoga richiesta dell’Amministrazione comunale, si chiede cortesemente la conferma della possibilità di utilizzare le risorse introitate al Titolo IV derivanti da “Permessi di costruire – oneri di urbanizzazione e oneri di costruzione” per il finanziamento dell’acquisto di un bene mobile (autocarro per il trasporto di terra, asfalto, ecc.).
Oppure, se è possibile impiegare, in alternativa, per la stessa tipologia di spesa (acquisto bene mobile), i proventi da affrancazione di un fabbricato e terreno (beni ex ECA).
Si chiede altresì conferma della corretta codifica, al titolo IV, da iscrivere nel bilancio di previsione, con riguardo ai suddetti incassi.
Con riferimento alla prima richiesta (si chiede cortesemente la conferma della possibilità di utilizzare le risorse introitate al Titolo IV derivanti da “Permessi di costruire – oneri di urbanizzazione e oneri di costruzione” per il finanziamento dell’acquisto di un bene mobile (autocarro per il trasporto di terra, asfalto, ecc.), si richiama l’art. 1, comma 460 della L. 232/2016, secondo cui “A decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori”.
Per cui i proventi non possono essere utilizzati per acquisizione di beni mobili.
In merito alla seconda richiesta, invece, (se è possibile impiegare, in alternativa, per la stessa tipologia di spesa (acquisto bene mobile), i proventi da affrancazione di un fabbricato e terreno (beni ex ECA) si evidenzia che, a prescindere dal formale indirizzo normativo circa la destinazione e l’utilizzo dei proventi da affrancazione, la deliberazione n. 210/2015/PAR della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, in tema di utilizzo dei proventi da affrancazione, cita l’art. 24 della Legge n. 1766/1927, secondo cui “Il capitale di affrancazione dei canoni per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, per quotizzazione, sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al Comune, alla frazione od alla associazione, con vincolo a favore del Ministero dell'economia nazionali, per essere destinato in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione. Egualmente sarà investito in titoli del debito pubblico, intestati come sopra è detto e con identico vincolo, il prezzo di vendita dei terreni dichiarati alienabili ai termini dell'art. 12”. Di conseguenza, l’utilizzo delle somme deve essere volto al conseguente ritorno economico per l'intera collettività, in quanto impiegabili nella realizzazione di opere di interesse generale. Pertanto, anche in tal caso, ritengo non utilizzabili le somme derivanti da affrancazione per acquisto di beni mobili.
Con riferimento alla codifica di bilancio, l’allocazione è la seguente: E.4.04.01.10.00 - Alienazione di diritti reali
25 maggio 2021 Mario Petrulli
Dipartimento per le politiche della famiglia – 30 maggio 2025
Dipartimento per le politiche della famiglia – 28 maggio 2025
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
TAR Campania, Salerno, Sezione I - Sentenza 29 aprile 2025, n. 799
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