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Ministro per la Pubblica Amministrazione – 28 maggio 2025
Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiIl Comune non ha finora gestito la cassa vincolata come previsto dall'art. 195 del TUEL.
Alcuni enti che non hanno provveduto nel 2015 hanno provveduto in esercizi successivi con la "modalità convenzionale" prevista dal punto 10.6 dell'allegato 4.2 del D. Lgs 118/2011.
Applicando tale principio si ritiene che, ora, andrebbe applicato quanto previsto nel terzo periodo dello stesso, ossia: "Per gli enti locali che non hanno più gli impegni tecnici, si deve fare riferimento alla differenza tra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre 2014 (ora 31/12/2020) e la sommatoria del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2014 (ora 31/12/2020) relativo a capitoli vincolati con i residui passivi relativi a capitoli vincolati."
E’ ancora applicabile il suddetto principio al 31/12/2020?
Non avendo il Comune ricevuto rilievi dalla Corte dei Conti e considerato il saldo negativo della cassa vincolata, dopo aver provveduto a decorrere dall'esercizio finanziario corrente sono previste sanzioni o ulteriori correttivi per gli inadempimenti degli esercizi finanziari precedenti?
Si premette che per semplicità di esposizione la locuzione "entrate vincolate" viene utilizzata nel prosieguo nel senso di "entrate vincolate aventi specifico vincolo, oltre che di competenza, anche di cassa" e la locuzione "spese vincolate" nel senso di spese finanziate da detta tipologia di entrate.
Dovendosi procedere alla determinazione della cassa vincolata risultante alla data del 31/12/2020, va fatto riferimento alle indicazioni contenute nel paragrafo 10.6 del principio contabile applicato n. 4/2, ma le stesse vanno considerate ed applicate con le dovute precisazioni, nel senso che non è corretto limitarsi alla semplice differenza algebrica tra il totale dei residui attivi da una parte ed il totale di residui passivi e FPV dall'altra.
Si tenga conto infatti che determinare la cassa vincolata al 31/12 significa determinare l'importo dei fondi vincolati (aventi cioè specifico vincolo di destinazione sia di competenza che di cassa) che alla data del 31/12 sono stati incassati ma che a tale data non sono stati ancora pagati: a fronte di tali fondi, incassati ma non pagati, sono presenti in contabilità:
- dei residui passivi, se i corrispondenti debiti risultano scaduti entro il 31/12;
- degli impegni reimputati, e quindi coperti da FPV, a fronte di debiti esigibili nell'esercizio/i successivo/i;
- l'avanzo vincolato, se la spesa corrispondente all'entrata vincolata accertata è stata portata in economia.
Dopo aver proceduto preliminarmente a determinare la parte della spesa (intesa come sommatoria dei residui passivi relativi a spese vincolate, degli impegni reimputati anch'essi relativi a spese vincolate e delle singole voci di spesa componenti l'avanzo vincolato), dovrà essere verificato in che misura le entrate vincolate che hanno finanziato le spese suddette risultano essere state riscosse alla data del 31/12 (e tale importo rappresenterà la cassa vincolata al 31/12).
Per ottenere tale risultato sarà sufficiente computare tutti i residui attivi derivanti dalle entrate che hanno a suo tempo assicurato il finanziamento delle spese suddette e che risultano in essere alla data del 31/12, escludendo poi sia i residui attivi che presentino un importo superiore a quello della corrispondente voce di spesa (residuo, FPV o avanzo) sia le correlate voci di spesa: in tali casi infatti non vi sono fondi riscossi che debbono essere ancora pagati (non vi sono cioè fondi che debbono affluire nella cassa vincolata).
Soltanto dopo aver redatto, con le esclusioni sopra ricordate, sia l'elenco delle voci di spesa (residui passivi relativi a spese vincolate, impegni reimputati anch'essi relativi a spese vincolate e singole voci di spesa componenti l'avanzo vincolato) che l'elenco dei corrispondenti residui attivi, si procederà a calcolare la differenza tra il totale delle voci di spesa ed il totale dei residui attivi: qualora tale differenza sia positiva, la stessa rappresenterà l'importo della cassa vincolata al 31/12/2020, mentre in caso di valore negativo la cassa vincolata risulterà pari a zero e l'importo della differenza rappresenterà l'importo dei pagamenti anticipati dall'Ente con fondi propri (cassa libera), per i quali l'Ente stesso dovrà "rientrare" con la riscossione dei residui attivi fino alla concorrenza di detto importo anticipato.
Qualora poi tra i residui attivi risultino dei mutui, occorre distinguere: in caso di mutui accesi prima dell'entrata in vigore dell'armonizzazione, l'importo da riscuotere va conservato come residuo (Corte dei conti, Sezione Autonomie, n. 14 del 13 giugno 2017) e risulterà pertanto contabilizzato al titolo VI dell'entrata ("Accensione di prestiti"); per quelli accesi dal 2015 in poi trova applicazione la nuova modalità di contabilizzazione dei mutui così come indicata al paragrafo 3.18 e nell'esempio n. 8 del principio contabile applicato n. 4/2, per cui non vi sarà alcun residuo attivo al titolo VI dell'entrata in quanto il mutuo risulterà totalmente riscosso e contestualmente riversato in deposito bancario: il residuo attivo cui si dovrà fare riferimento sarà quindi quello risultante al titolo V (“Entrate da riduzione di attività finanziarie”) che rappresenta il credito connesso alle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito (voce E.5.04.07.01.000 del piano dei conti).
Per quanto concerne la mancata determinazione della cassa vincolata negli esercizi precedenti si evidenzia che non sono previste sanzioni specifiche, ma è da aspettarsi un rilievo da parte della Corte dei conti in sede di esame dei questionari relativi a bilanci e/o rendiconti.
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