Trascrizione sentenza di divorzio argentina

Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
24 Maggio 2021

Ho ricevuto un'istanza di trascrizione (direttamente dall'interessato, che ora è in Italia) di un divorzio rapido ESTERO pronunciato dal Tribunale di famiglia dell'Argentina, in cui la signora non si è costituita in giudizio, ma sono state fatte tutte le forme di pubblicità con manifesti previste dalle legge argentina.

C'è legalizzazione, traduzione e passaggio in giudicato.

L'unico dubbio che ho è se posso procedere alla trascrizione visto che un coniuge non si è costituito in giudizio e nella sentenza non si parla espressamente di contumacia.

Preciso che il matrimonio è stato celebrato in Argentina. Lui è italiano, lei moldava.

Risposta

Per il riconoscimento in Italia delle sentenze di divorzio argentine, gli interessati devono presentare la fotocopia legalizzata della sentenza di divorzio. Le legalizzazioni devono essere effettuate dal Tribunale che ha emesso la sentenza e dal "Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto" (con il timbro dell'Apostille della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961).

Il documento deve contenere:

  • tutti gli elementi essenziali richiesti per una pronuncia di divorzio secondo la legge italiana (con eventuali ricorsi, accordi patrimoniali e/o riguardanti figli minori, citazioni, contraddittorio, contumacia, dispositivo finale);
  • i dati identificativi degli interessati (data e luogo di nascita, residenza alla data del divorzio);
  • l’indicazione che si tratta di sentenza passata in giudicato (vale a dire in spagnolo che è “FIRME”, o “CONSENTIDA”, o “EJECUTORIADA” o che riveste il carattere di “COSA JUZGADA”), deve inoltre essere indicata la data del passato in giudicato (data da cui la sentenza è definitiva).

Nel caso in cui la sentenza non contenesse quanto sopra, sarà necessario integrare la documentazione con un certificato complementare emesso dallo stesso Tribunale. Anche tale certificato deve essere legalizzato dal Tribunale e dal “Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto” (con timbro dell'Apostille della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961).

La documentazione deve essere accompagnata dalla traduzione in lingua italiana, che sia corretta e conforme all’originale in lingua spagnola. La traduzione dovrà essere effettuata da un traduttore pubblico la cui firma deve essere autenticata presso il Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes di appartenenza.

Se esistono tali presupposti proceda.

Nel Suo caso, non essendovi la costituzione in giudizio e non parlandosi di contumacia chiederei un’integrazione presso lo stesso tribunale che ha emesso la sentenza prima di procedere alla trascrizione.

20 maggio 2021            Roberto Gimigliano                  

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