Risposta al quesito della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiSi chiede come comportarsi quando pervengono a questo comune delle proposte di annotazione non conformi al formulario ministeriale.
Alcuni comuni propongono annotazioni che non seguono letteralmente le formule riformulando le frasi in modo diverso ed a volte inserendo informazioni aggiuntive rispetto a quelle che devono essere incluse secondo formulario (ad esempio nella formula dell’annotazione n. 175 aggiungono la data di passaggio in giudicato della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio).Si chiede se questo Comune è tenuto ad effettuare le annotazioni proposte riportandole letteralmente, sebbene difformi dal formulario o possa riadattarle riportando le informazioni nelle formule standard. Si chiede inoltre come comportarsi con quelle annotazioni che oltre a differenze puramente formali (ma con contenuti conformi alle formule standard) che riportano informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste e richieste dalla formula standard.
In pratica:
1. Cosa dobbiamo fare quando le annotazioni ci vengono proposte con contenuti conformi alle formule ufficiali ma con variazioni nella disposizione del testo? Possiamo riadattarle o le ricopiamo come proposte?
2. Cosa fare con le annotazioni che aggiungono informazioni ulteriori rispetto alle formule standard? Dobbiamo riportarle come proposte o dobbiamo riportarle escludendo le informazioni in eccesso non contemplate dalla formula?
Le annotazioni vanno riportate sull'atto di stato civile così come proposte; non esiste disposizione normativa che attribuisca all'ufficiale di stato civile il potere o la competenza ad apportare correzioni su annotazioni proposte da altri ufficiali di stato civile.
Analogo discorso per gli atti di stato civile, che vanno trascritti così come ricevuti, senza possibilità di opporre rifiuto alla trascrizione o di intervenire in correzione di eventuali errori commessi da chi ha formato l'atto in prima battuta.
Tutt'al più, si può valutare di inviare segnalazione al Procuratore della Repubblica, modalità che sconsiglierei, poiché ritengo debba essere riservata ad ipotesi di acclarata illegittimità (es. atto di nascita da genitori dello stesso sesso).
Ricordo che l'art. 98 d.P.R. n. 396/2000 pone un principio chiarissimo " Art. 98. Correzioni.
1. L'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti".
Fermo restando che l'istituto della correzione è applicabile anche alle annotazioni, come si evince dal Massimario di stato civile (paragrafo 15.2. Correzione) dall'art. 98 si ricava un principio basilare: l'ufficiale di stato civile non può intervenire a correggere errori commessi da altri ufficiali di stato civile. Detto in altri termini, non spetta all'ufficiale di stato civile il potere di sindacare l'operato di un altro ufficiale di stato civile.
17 maggio 2021 Liliana Palmieri
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
L'iter amministrativo da seguire
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