Equilibri di bilancio

Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
24 Maggio 2021

La stampa equilibri di bilancio consuntivo 2020 presenta sia W1 che W2 che W3 negativo. Si chiede normativa di riferimento per eventuali conseguenze.

Risposta

A norma dell'articolo 1, comma 821, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, rilevando tale informazione dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto; tale problematica è stata presa in esame dalla Commissione Arconet, che nella seduta dell'11 dicembre 2019 - dopo aver puntualizzato che il risultato di competenza (W/1) e l’equilibrio di bilancio (W/2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l’equilibrio complessivo (W/3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione - ha ritenuto che gli enti locali debbano obbligatoriamente conseguire un saldo di competenza (W/1) non negativo e tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W/2) (che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire a consuntivo la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio), precisando peraltro che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto dei vincoli suddetti.

La indicazione come sopra formulata appare senza dubbio coerente con il contesto normativo attualmente vigente e dallo stesso condizionata - e non poteva essere diversamente - stante la formulazione testuale del ricordato comma 821 che fa espresso riferimento al "risultato di competenza", anche se tale norma è antecedente alla elaborazione del nuovo modello; d'altra parte non può ignorarsi che il valore significativamente più rappresentativo della effettiva situazione finanziaria dell'ente è costituito non già dal saldo del risultato di competenza ma dal saldo dell'equilibrio di bilancio, se non addirittura dal saldo dell'equilibrio complessivo, per cui non è da escludersi un prossimo intervento del legislatore per modificare tale riferimento; si ribadisce comunque che allo stato attuale non sono previste sanzioni specifiche per il caso di mancato raggiungimento del pareggio come sopra definito.

19 maggio 2021            Ennio Braccioni

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