Determinazione rate disavanzo da esporre in bilancio

Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
20 Maggio 2021

Le rate del disavanzo da esporre ogni anno in bilancio nella parte spesa a seguito di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del TUEL, devono necessariamente essere costanti (sempre le stesse) oppure possono essere rimodulate per ogni esercizio finanziario a seguito del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente. Nel caso di specie il disavanzo è non solo formato da debiti fuori bilancio ma scaturisce dalla evidenziazione del FCDE e dall'anticipo di liquidità ottenuta precedentemente. Tali poste infatti sono suscettibili di variazione soprattutto in diminuzione, sia per l'accantonamento che ogni anno si effettua per l'FCDE sia per la diminuzione della quota capitale dell'anticipazione di liquidità, sia per il variare del risultato di amministrazione discendente esclusivamente dal fondo di cassa + residui attivi - residui passivi. Si chiede inoltre un parere sul comportamento da adottare in fase di approvazione del preventivo 2021/2023 inerente la contabilizzazione del FAL alla luce della sentenza n. 80 della corte costituzionale.

Risposta

La quota di disavanzo da iscrivere in bilancio per ciascuno degli anni del previsto periodo di riequilibrio è stata preventivamente definita nel piano di riequilibrio quale risulta deliberato dal consiglio comunale (articolo 243-bis, comma 5, del TUEL) e quindi approvato dalla competente Sezione regionale della Corte dei conti (articolo 243-quater); il citato articolo 243-bis prescrive che detto piano deve contenere l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare (comma 6, lettera d), il cui importo ben può essere diversificato negli anni presi in funzione della quantificazione e previsione, anch'esse obbligatoriamente contenute nel  piano, dell'anno di effettivo realizzo delle misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, e non è previsto che tali quote annuali debbano essere necessariamente costanti negli anni presi in considerazione.

Per quanto concerne la possibilità di variare nel tempo le quote di disavanzo da ripianare annualmente, essa non è rimessa ad una autonoma decisione dell'Ente, che può eventualmente - ricorrendone i presupposti, come quelli ipotizzati nel quesito - solamente proporre la rimodulazione del piano, piano rimodulato che dovrà poi essere approvato dalla Corte dei conti, ai sensi di quanto prevede il comma 7-bis dell'articolo 243-quater del TUEL che così dispone:

"" 7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all’ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5. ""

Infine, relativamente agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 39-ter, commi 2 e 3, del decreto legge 162/2019, il vuoto normativo che ne consegue comporterebbe, per gli enti che hanno beneficiato delle anticipazioni di liquidità, che in occasione della approvazione del bilancio 2021-2023 non ci si potrà avvalere delle modalità finora seguite per la contabilizzazione del FAL, con conseguente impossibilità di prevedere nella parte attiva del bilancio l'avanzo accantonato a titolo di FAL e conseguente necessità di reperire una copertura alternativa per la rata da restituire nell'esercizio, oltre alla situazione di squilibrio complessivo da affrontare in occasione dei provvedimenti di salvaguardia; ho usato il condizionale perché da notizie di stampa risulta che i tecnici ministeriali stanno elaborando, unitamente alle associazioni degli enti,  una norma transitoria da emanarsi con urgenza, che possa evitare i ricordati effetti negativi sui bilanci degli enti locali; solo alla luce di tale eventuale intervento legislativo potranno essere meglio definiti i comportamenti da adottare al riguardo.

13 maggio 2021                Ennio Braccioni

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