Utilizzo graduatorie di enti di altri comparti

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
19 Maggio 2021

Premesso che questo comune nel proprio regolamento ha previsto la possibilità di ricorso alla utilizzazione di graduatorie di altri enti dello stesso comparto nell'ambito della programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato.                                                                

Si chiede se è possibile utilizzare, oltre che le graduatorie di enti del proprio comparto, anche graduatorie di enti di altri comparti, al fine di avere una maggiore platea di enti con le quali stipulare le apposite convenzioni per l’utilizzo delle graduatorie.

  • In caso positivo a quali comparti ci si potrebbe rivolgere;
  • In caso positivo, se gli enti degli altri comparti possono essere interpellati contestualmente agli enti del proprio comparto o solo in un secondo momento nel caso in cui questi ultimi non diano la propria disponibilità.
Risposta

Il ricorso allo scorrimento delle graduatorie di altri enti è una possibilità e non un obbligo per le amministrazioni; per l’utilizzo delle graduatorie di altri enti è necessario che l’ordinamento interno preveda nel dettaglio i criteri del ricorso per evitare che possa configurarsi un utilizzo ad personam delle graduatorie medesime. Inoltre, deve essere preceduto da un accordo tra le amministrazioni interessate.

Al fine di sintetizzare il percorso che le amministrazioni devono seguire per utilizzare questa possibilità offerta dalla vigente normativa (art. 9, comma 1 della Legge n. 3/2003, art. 3, comma 61, della Legge 350/2003) è utile richiamare il parere rilasciato con deliberazione n. 290/2019 della Sezione regionale di controllo della Corte di Conti Veneto.

In particolare, affinché le amministrazioni possano utilizzare le graduatorie di altri enti devono effettuare i seguenti passaggi:

  1. devono predeterminare i criteri, nell’ambito del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi o, comunque, con apposito atto di indirizzo o, ancor meglio, con apposito articolo stralcio del regolamento, di scelta della tipologia di enti con i quali è possibile “accordarsi”;
  2. valutare la corrispondenza della posizione lavorativa da ricoprire (categoria, regime giuridico e, eventualmente, profilo professionale) con la graduatoria che si vuole utilizzare;
  3. garantire la previsione e verificare la preesistente copertura finanziaria nel PTFP (Piano Triennale di Fabbisogno di Personale) di cui all’art. 6 del DLgs 165/2001. Quindi, rimane di competenza dell’amministrazione, al momento della programmazione delle assunzioni, in base alle facoltà assunzionali vigenti o dei tetti di spesa, verificare se esistono margini di rimodulazione della dotazione organica da esprimere nel PTFP, nel rispetto del limite finanziario massimo della “dotazione” di spesa potenziale.
  4. L’assunzione di personale da parte delle amministrazioni resta altresì subordinata ad una serie di adempimenti e, tra questi, vi è il necessario e preventivo ricorso alla procedura di mobilità.
  5. Per quanto riguarda le forme dell’accordo, la giurisprudenza intervenuta in materia si è mostrata aperta a soluzioni che valorizzino l’autonomia dell’ente. Il TAR Veneto, in particolare, con la sentenza n. 864/2011, tra l’altro, sottolinea come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano alcun riferimento a convenzioni ex art. 30 del TUEL, ma, unicamente, ad un accordo, il che implica che l’intesa tra le due amministrazioni interessate in ordine all’utilizzo della graduatoria, sia da perfezionarsi con i poteri del privato datore di lavoro e quindi con gli strumenti, certamente non pubblicistici, a disposizione. Dunque, nessuna delibera di Giunta o addirittura di Consiglio è necessaria per concludere questo tipo di accordo: è sufficiente uno scambio di comunicazioni e la sottoscrizione, se lo si ritiene, di un minimo articolato le regole applicabili per l’utilizzo delle graduatorie concorsuali.

In conclusione, deve ritenersi consolidato l’orientamento secondo il quale, nel rispetto di tutti vincoli posti dalla normativa vigente in materia di spesa del personale, rimane di esclusiva spettanza della singola amministrazione la valutazione del caso concreto in merito all’esistenza dei presupposti necessari ai fini dell’utilizzazione di graduatorie di concorso o di selezione pubblica di altro ente, tramite scorrimento delle stesse, garantendo l’esercizio della propria discrezionalità amministrativa entro i limiti dei principi di ragionevolezza, imparzialità, trasparenza ed economicità.

Relativamente ai quesiti posti:

  1. le amministrazioni attraverso una specifica regolamentazione devono predefinire i criteri per l’utilizzo delle graduatorie di altri enti. Tale regolamentazione può anche perimetrare l’ambito geografico nel quale l’utilizzo può avvenire; a titolo di esempio: la distanza tra gli enti, l’analogia di dimensioni, le caratteristiche geografiche o di funzionamento simili. Potrà, inoltre decidere se limitare la scelta al solo ambito della propria provincia/regione o ampliare i confini all’intero territorio nazionale e se interpellare solo enti del proprio comparto o anche enti pubblici che applicano contratti differenti. Inoltre, la regolamentazione si preoccuperà di definire l’ordine di priorità nell’utilizzo delle graduatorie qualora ve ne sia più di una disponibile.
  2. I comparti dai quali attingere possono essere previsti dalla disciplina interna.
  3. Sempre la disciplina interna dovrà stabilire l’ordine di priorità degli interpelli e se questi possano essere contestuali e nel caso di esito positivo quale debba essere l’ordine di priorità degli enti che hanno reso disponibili le proprie graduatorie.

14 maggio 2021                Angelo M. Savazzi

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