Agevolazioni IMU a seguito di emergenza COVID

Risposta al quesito del Dott. Luigi D'Aprano

Quesiti
di D'Aprano Luigi
17 Maggio 2021

Un cittadino (persona fisica titolare di regolare partita IVA) esercita in maniera imprenditoriale (con regolare iscrizione alla CCIAA) l'attività di affittacamere (con attribuzione dei codici ATECO corrispondenti a quelli elencati dai vari decreti COVID) utilizzando immobili di sua proprietà, ordinariamente soggetti ad IMU.

Per l'anno 2020, invocando la normativa COVID a tal proposito disposta in materia di IMU e ritenendo di rientrare nella casistica agevolativa definita con il decreto Ristori (e con altri decreti):

1) non ha versato il saldo ritenendo che non era dovuto;

2) a fronte del versamento dell'acconto, ha provveduto alla richiesta di rimborso, sostenendo che la normativa esonerasse il versamento per tutto l'anno, sia dell'acconto che del saldo.

Da una prima analisi, in base ai requisiti soggettivi sembrerebbero sussistere tutti i presupposti per l'effettivo esonero sia dell'acconto che del saldo.

Con la presente si chiede:

a) se effettivamente viene confermato che ci siano i presupposti per l'esonero sia dell'acconto che del saldo;

b) sono esonerabili tutti gli immobili indistintamente dalla categoria catastale e dall'effettivo utilizzo? Il soggetto passivo è infatti titolare di:

- 3 unità di categoria A/2

- 3 unità di categoria C/2 (costituenti non tanto vere e proprie pertinenze degli A/2 quanto piuttosto capanni dismessi, accessori della pre-esistente abitazione rurale poi ristrutturata ed attualmente in cattivo stato di conservazione)

- 1 unità di categoria D/1 (impianto fotovoltaico/pannelli, ubicato su p.lla separata e non sul fabbricato)

- 1 P.lla di terreno agricolo adiacente l'immobile

Il consulente del contribuente sostiene la possibilità di esonerare tutto, anche il D/1 e la p.lla di terreno in quanto nessuna norma pone vincoli di tipologia di immobile (fabbricati e/o terreni) né di categoria catastale ed ovviamente la sua tesi è che tutti tali altri immobili diversi dagli A/2 sono accessori e funzionali allo svolgimento dell'attività di affittacamere (es. il D/1 per produzione energia a favore della struttura ed il terreno utilizzabile per passeggiato e ristoro di chi soggiorna nella struttura stessa).

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Risposta

Confermo l’esenzione di entrambe le rate per il 2020 per le seguenti fattispecie:

 

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Dalla lettura della norma si evince che la specificità della categoria catastale è richiesta solo per le categorie D2 e D3, mentre viene estesa a tutti gli altri immobili, indifferentemente dalla categoria catastale nella quale viene svolta una delle attività elencate.

Tra queste è inserita anche l’affittacamere, per cui la fattispecie in questione vi rientra sicuramente per tutti i fabbricati ad esso destinati, quindi abitazioni e loro pertinenze e, probabilmente anche il D1. Unica esclusione per la quale non si ravvisa alcun collegamento all’attività svolta è il terreno.

12 maggio 2021                   Luigi D’Aprano

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