Quantificazione oneri sicurezza per la determinazione del valore di un appalto

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
13 Maggio 2021

Nella determinazione del valore di un appalto, per servizio di refezione scolastica e, nella fattispecie, per la fornitura di pasti già pronti, preparati presso un centro di cottura esterno, in disponibilità dell'impresa, si chiede se, qualora non sia prevista la redazione di DUVRI, stante l'assenza di rischi interferenziali, abbia senso (e sia necessario) comunque prevedere e quantificare gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

Risposta

Nel Codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 50/2016 si distinguono due tipologie di oneri per la sicurezza:

1)     gli  oneri non soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenza e quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI:

2)     i costi specifici relativi all’attività dell’impresa concorrente (quindi oneri interni)”. 

L’art. 95 comma 10 del citato Codice dispone che nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).

Riguardo poi agli oneri finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze si segnala che devono essere “adeguatamente quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI (da allegare al CSA per essere recepiti nel contratto) e obbligatoriamente indicati nel bando di gara o, comunque, negli atti della procedura di selezione dei concorrenti, anche nell’ipotesi in cui siano pari a zero, a pena di legittimità della stessa. Non possono mai essere soggetti a ribasso d’asta da parte dei concorrenti trattandosi di costi necessari finalizzati alla massima tutela dell’integrità e salute dei lavoratori. La valutazione degli oneri non soggetti a ribasso d’asta e alla predisposizione del DUVRI risulta in capo al Servizio Prevenzione Protezione il cui Responsabile è il RSPP”.

Dunque, la mancanza di oneri collegati al DUVRI, non esclude i costi della sicurezza c.d. interni all’impresa.

11 maggio 2021            Eugenio De Carlo         

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