MATERIALE WORKSHOP: LE ENTRATE VINCOLATE Nuove prospettive di gestione
Sintesi dell'intervento del Dott. Paolo Dolci
Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiUn bambino straniero è nato lo scorso anno in Italia da entrambi genitori stranieri; al momento della nascita viene riconosciuto soltanto dalla madre.
Adesso il padre ha presentato in comune la dichiarazione di riconoscimento da trascrivere. Il riconoscimento è avvenuto in Italia tramite Consolato e non tribunale in quanto cittadini stranieri.
L'atto di nascita in II B di riconoscimento come va gestito?
L’art. 9 del d.m. 27 febbraio 2001 ha previsto:
nella serie B della parte seconda si iscrivono o si trascrivono, secondo i casi, le dichiarazioni e gli atti di cui all’art. 28, comma 1, lettere da b) a d), e di cui al comma 2, nonché gli atti formati a norma dell’art. 32 del D.P.R.
I principi fondamentali a cui si deve attenere l’ufficiale dello stato civile per la formazione dell’atto di nascita e per le incombenze collaterali sono contenuti:
1. nel D.P.R. n. 396/2000, Regolamento dello stato civile;
2. nel codice civile artt. 231 e seguenti
3. nelle norme sull’adozione
4. nella legge 218/1995 (Riforma del sistema italiano Diritto internazionale privato)
Nella fattispecie ipotizzata, il figlio è straniero, la madre è straniera, il padre è straniero; la forma adottata è quella prevista dalla legge straniera.
Afferma il Massimario ministeriale, al cap. III: «Gli atti dello stato civile italiano si debbono formare anche quando i loro titolari sono cittadini stranieri: atti di nascita, di matrimonio, di morte, ecc.
Consegue da ciò che su quello di nascita, ad esempio, si debbono annotare (art. 49) tutti gli eventi considerati dalla norma, compresi i casi di riconoscimento di filiazione naturale, di legittimazione per susseguente matrimonio e di cambiamento del cognome, ancorchè riferiti a cittadini stranieri».
In questa materia, il Massimario ministeriale, ed. 2012, al paragrafo 6.2.1, così si esprime: «Sempre nel caso di bambino nato in Italia da genitori entrambi stranieri ed inizialmente riconosciuto dalla sola madre, successivamente riconosciuto anche dal padre nello Stato estero di cui è cittadino, ai fini dell’annotazione di tale ultimo riconoscimento a margine dell’atto di nascita esistente in Italia, sarà sufficiente — visto il dettato dell’art. 35 della legge 218/1995 — che venga presentata apposita istanza da parte di uno dei genitori, con allegata la documentazione rilasciata dal predetto Stato dalla quale risulti il riconoscimento già avvenuto ed il cognome spettante al minore a seguito di ciò».
Una volta constatata la non contrarietà all’ordine pubblico, il riconoscimento verrà annotato sull’atto di nascita del figlio nato in Italia con la formula n. 146.
11 maggio 2021 Roberto Gimigliano
Sintesi dell'intervento del Dott. Paolo Dolci
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 4 giugno 2025
Istat – 3 giugno 2025
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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