Diritto di accesso dei consiglieri comunali e peculiari
T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione I - Sentenza 26 marzo 2025, n. 565
Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiSe un dipendente non si attiva per sapere la data del pensionamento, e l’ufficio personale continua ad erogare lo stipendio, cosa succede? Quali obblighi ha l’ufficio personale?
Il dipendente, che non ha prestato sempre servizio presso l’Ente, ha 64 anni, e si vuole capire se abbia effettivamente maturato il diritto alla pensione.
L’ufficio personale ha l’obbligo di collocare a riposo il dipendente al compimento del 65esimo anno di età (limite ordinamentale), se a tale data ha maturato il diritto a pensione anticipata (41 anni e dieci mesi di contributi per le lavoratrici, 42 anni e dieci mesi di contributi per i lavoratori) a cui aggiungere la finestra mobile di tre mesi. Tali requisiti sono validi fino al 31 dicembre 2026.
Qualora il requisito per la pensione anticipata non dovesse essere raggiunto, il rapporto di lavoro proseguirà fino al raggiungimento del 67esimo anno di età. Tale requisito dovrà essere adeguato agli incrementi legati alla speranza di vita, a decorrere dal 2023.
Qualora il requisito per la pensione anticipata dovesse essere raggiunto dopo il compimento del 65esimo anno e prima del 67esimo anno di età, il datore di lavoro dovrà recedere dal rapporto di lavoro all’apertura della finestra, come sopra indicata.
I servizi prestati presso altri enti possono essere verificati su Passweb mentre quelli prestati alle dipendenze del privato possono essere richiesti, dal datore di lavoro, all’Inps ai sensi dell’articolo 72, comma 11-bis, del Decreto-legge 112/2008.
Qualora il rapporto di lavoro prosegua oltre il 65esimo anno di età, in presenza di un diritto a pensione perfezionato, l’ente si troverebbe in una posizione di indebito arricchimento e la pensione del dipendente verrebbe calcolata con le regole della media ponderata, di cui alla Informativa Inpdap n. 1/1998.
7 maggio 2021 Fabio Venanzi
T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione I - Sentenza 26 marzo 2025, n. 565
Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza 27 maggio 2025, n. 4578
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
INPS – 29 maggio 2025
Ministero dell’Interno – Circolare 28 maggio 2025, n. 55
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