Con riferimento alla contabilizzazione delle risorse non impegnate, e quindi confluite in avanzo, frutto di accertamenti di entrata per proventi da titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni, non si riscontra uniformità di opinioni: mentre alcuni enti propendono per l'avanzo vincolato, altri ritengono preferibile l'avanzo destinato, e ciò in conseguenza della diversa qualificazione che viene data al contenuto dell'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016 e successive modificazioni, in quanto secondo alcuni la formulazione di tale norma configura un vincolo specifico di legge, mentre secondo altri la norma in questione destina genericamente tali entrate al finanziamento delle diverse categorie di spese ivi elencate.
Pertanto, ove si condivida la prima interpretazione, le somme non impegnate confluiranno nell'avanzo vincolato; qualora si prediliga invece la seconda interpretazione (a favore della quale peraltro depongono sia il paragrafo 9.2.9 del principio contabile applicato n. 4/2 che la FAQ di Arconet n. 28 del 19 febbraio 2018, e che a parere del sottoscritto appare preferibile), dette somme dovranno essere ricomprese nella quota dell'avanzo destinata agli investimenti. e quindi esposte nel prospetto allegato a/3. In tal caso però, per rispettare il vincolo (generico) che caratterizza tali somme, l'utilizzo del corrispondente importo confluito in avanzo, rilevabile dal ricordato prospetto a/3 allegato al rendiconto, dovrà essere finalizzato esclusivamente alle tipologie di spesa previste dal comma 460 sopra ricordato (diversamente da quanto avviene per le restanti risorse che compongono l'avanzo destinato, che possono essere utilizzate per qualsiasi spesa in conto capitale, prescindendo dalla destinazione originaria).
A considerazioni analoghe si perviene anche con riferimento alle somme non impegnate di cui all'articolo 15 della legge regionale della Regione Lazio n. 17 del 16 dicembre 2004: secondo tale disposizione, detti proventi - al netto della quota del 20 per cento di spettanza della Regione - sono genericamente destinati alla realizzazione di opere ed interventi infrastrutturali di tutela ambientale nonché alle spese per l'esercizio delle funzioni di competenza comunale derivanti dall'attuazione della legge medesima. Tali proventi non possono quindi essere considerati soggetti ad un vincolo di specifica destinazione (che ne comporterebbe la confluenza nell'avanzo vincolato: articolo 187, comma 3-ter, lettera a), del TUEL) ma risultano destinati al finanziamento di una generale categoria di spese, che saranno in concreto individuate dall'Ente: pertanto le somme non impegnate confluiranno nell'avanzo destinato agli investimenti.
Stessa conclusione appare applicabile anche alle entrate non impegnate relative alle somme versate da società partecipate: a meno che la società erogante non abbia attribuito una specifica finalità di utilizzo delle somme erogate (attribuendo così alle stesse uno specifico vincolo di destinazione, cosa che farebbe confluire tali risorse, se non utilizzate, nell'avanzo vincolato), tali somme non rappresentano altro che il ricavo di alienazioni patrimoniali, ed in quanto tali debbo essere reimpiegate in spese di parte capitale; conseguentemente l'importo non impegnato delle stesse confluirà nella quota dell'avanzo destinata agli investimenti.
4 maggio 2021 Ennio Braccioni