Novità sulle modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiSe il comune ha bandito già il concorso e i concorrenti risultano già ammessi in attesa di espletare le due prove, si chiede: può il comune con delibera di giunta prevedere, in relazione al protocollo previsto dal dipartimento funzione pubblica, una sola prova (senza chiaramente riaprire i termini di partecipazione)? Può essere previsto che la prova duri solo un’ora? E' obbligatorio l'uso di computer in luogo di penna, carta etc atteso che si è svolta come attività l'ammissione dei concorrenti? E' possibile prevedere che la prova si svolga su due o più batterie?
Premesso che la materia è regolata da un decreto legge che ancora deve essere convertito in legge e che potrebbe ricevere modifiche in sede di conversione e che le disposizioni recate sono ancora oggetto di dibattito dottrinale, al di là delle indicazioni fornite dalla Funzione pubblica. Ciò premesso, si evidenzia che ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DL 44/2021, per i concorsi già banditi, se non è stata eseguita nessuna prova, sono previsti :
- l’obbligo di utilizzare gli strumenti informatici e digitali. Per cui non si possono utilizzare penne, carte, ecc. ma solo mezzi informatici e tecnologici.
- le seguenti facoltà di:
a) introdurre una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle fasi successive,
b) prevedere che titoli ed esperienza professionale possano concorrere alla formazione del punteggio finale, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e, in questo caso (come testualmente previsto dalla citata disposizione) riaprendo i termini di partecipazione al concorso,
c) nonche', per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, effettuare una sola prova scritta (ed eventualmente una prova orale, anche in videoconferenza), e di avvalersi di sedi decentrate. In questo caso, a differenza di quello sub b), la citata disposizione non prevede espressamente la riapertura dei termini (ubi lexit voluit dixit, uni noluit tacuit), atteso, del resto, che non muta il sistema di valutazione concorsuale come, invece, nel caso precedente che aggiunge quello per titoli.
Peraltro, la riapertura dei termini concorsuali a fronte di una misura di semplificazione sarebbe una contraddizione rispetto alla finalità di semplificazione e di accelerazione delle procedure concorsuali in questo periodo voluta dal suddetto D.L., perché allungherebbe i tempi di svolgimento.
In quest’ultimo caso sub c), la previsione legale sopravvenuta potrebbe essere recepita da apposita determinazione dirigenziale da parte del responsabile del servizio che ha bandito il concorso, da comunicare, mediante pubblicazione sul sito on line comunale e per estratto sulla G.U. dei concorsi, a tutti i partecipanti ammessi al concorso, nella quale precisare le modalità di svolgimento della prova scritta secondo modalità informatiche attraverso somministrazione di quiz o altre modalità di risposta in base alle possibilità offerte dall’informatica disponibile, in conformità alle regole ed alle opzioni fornite dal DL n.44/2021.
30 aprile 2021 Eugenio De Carlo
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 3 giugno 2025
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Decreto 8 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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