MATERIALE WORKSHOP: LA GESTIONE CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI: IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Risposta al quesito del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiMi sorge un dubbio sull'applicazione della tassa rifiuti, dopo la circolare del 12 aprile 2021 del Ministero Ambiente. Il punto vendita (negozio) di una azienda agricola situato al centro storico del paese e non presso la sede dell'azienda agricola, può essere assoggettato alla TARI?
AGGIORNAMENTO 30 MAGGIO 2025
Una delle novità introdotte dal D.L.gs. 116/2020 nella modifica della classificazione dei rifiuti, oltre la nuova considerazione dei rifiuti provenienti dalle attività di produzione industriale, è rappresentata dall’esclusione nell’elencazione dei rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività agricole e da quelle ad esse connesse (ad. Esempio quelle agro-industriali).
In particolare, l’ultimo comma del citato articolo 183 esclude categoricamente dalla tipologia di rifiuto urbano "i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione" e, come chiarito dal Ministero della Transizione ecologica con la circolare n. 37259 del 12/04/2021 l’innovazione introdotta dal D.Lgs. 116/2020 ha comportato l’estensione dell’esclusione dalla tassazione anche alle aree adibite ad attività connesse all’agricoltura, allargando tutte le precedenti considerazioni ed inserendo nelle esclusioni per la produzione di rifiuti speciali le aree relative ad attività industriali e artigianali di lavorazione dei prodotti agricoli, agriturismi, negozi di fiori e piante, vivai, ecc.
Ancora più nel dettaglio, il nuovo art. 184 comma 3 lett. a) del Codice ambientale elenca tra i rifiuti speciali "i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca".
Tuttavia, la circolare ha chiarito come intendere tale disposizione che altrimenti porterebbe all'esenzione di attività che per natura producono tradizionalmente rifiuti che conferiscono al servizio comunale.
Secondo l’interpretazione ministeriale, infatti: "l’innovazione introdotta dal D.Lgs. 116/2020 ha comportato l’estensione dell’esclusione dalla tassazione anche alle aree adibite ad attività connesse all’agricoltura, allargando tutte le precedenti considerazioni ed inserendo nelle esclusioni per la produzione di rifiuti speciali le aree relative ad attività industriali e artigianali di lavorazione dei prodotti agricoli, agriturismi, negozi di fiori e piante, vivai, ecc". "Ciò premesso, in tale contesto, occorre, però, considerare la previsione di chiusura di cui all’allegato L-quinquies, della Parte quarta del TUA che chiarisce che "Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe". Tale previsione può quindi essere applicata alle attività relative alla produzione agricola che presentano le medesime caratteristiche riportate nel citato allegato. Sulla base di tale previsione, per le suddette utenze deve ritenersi ferma, quindi, la possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell’allegato L-quater della citata Parte quarta del TUA".
Ciò significa, come chiarito dalla circolare, che le attività connesse a quella agricola rappresentano utenze che producono rifiuti speciali per definizione, per cui escluse dalla tassazione e dalla privativa, ma, tuttavia, vista la similitudine con altre attività elencate tra quelle che producono rifiuti urbani, i medesimi restano tassati fino a quando usufruiranno del servizio comunale.
In altri termini, tali attività sono di norma fuori dalla privativa e soggette a tassazione fino a quando le medesime continueranno ad usufruire del servizio pubblico.
30 maggio 2025
Dott. Luigi D'Aprano
L’esclusione dalla tassazione riguarda le aree che producono rifiuti agricoli, non le aree o locali destinati ad altra attività, come nel caso specifico un negozio che resta, pertanto, regolarmente tassato.
30 aprile 2021
Dott. Luigi D’Aprano
Parole chiave: TARI; rifiuti agricoli; rifiuti urbani; rifiuti speciali
Per i clienti Halley: ricorrente n. QT 1181, sintomo n. QT 1266
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
INPS – 5 giugno 2025
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