Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiSi chiede se le ore eccedenti accumulate nell'anno precedente possono essere recuperate nell'anno in corso o vanno stornate?
Si specifica che si tratta di personale non dirigenziale e non PO, e le ore sono maturate all'interno della flessibilità (no straordinario).
Preliminarmente occorre considerare che l’ARAN ha espresso perplessità sull’ammissibilità di spazi di flessibilità positiva non collegati al recupero di quelli negativi. La norma contrattuale, l’art. 27, comma 3 del CCNL 21.5.2018, disciplina, infatti, il debito orario prevedendo la compensazione con crediti orari entro il mese di maturazione, salvo le deroghe che ragionevolmente si possono ipotizzare secondo le indicazioni riportate nell’orientamento applicativo ARAN CFL35 del. 30.10.2018.
Infatti, prosegue l’ARAN, al di fuori di tale fattispecie, la flessibilità positiva finisce con l’identificarsi con eventuale tempo di lavoro prestato, comunque, dal lavoratore, oltre i limiti di durata ordinaria della giornata lavorativa. Tale aspetto assume un particolare rilievo, in quanto trattandosi di prestazioni ulteriori, rispetto all’orario ordinario, potrebbe configurarsi come orario di lavoro straordinario.
Pertanto, lo stesso non solo dovrebbe corrispondere a precise esigenze organizzative dell’ufficio ma dovrebbe essere, sempre, preventivamente autorizzato dal dirigente, secondo le regole generali.
Prestazioni lavorative che il personale potrebbe rendere in più, rispetto all’orario ordinario dovuto nell’arco temporale di riferimento, nell’ambito della cosiddetta flessibilità positiva ipotizzata, sostanzialmente secondo esigenze personali, potrebbero determinare una forma patologica di applicazione dell’istituto, con il rischio anche di ricadute negative ed impreviste sull’entità delle risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario.
Infatti, proprio per questo aspetto, il lavoro straordinario deve essere sempre preventivamente autorizzato, come detto, dal dirigente o comunque dal responsabile del servizio.
Infine va ricordato che l’art. 38, comma 7, del CCNL del 14.9.2000, prevede espressamente che, solo su specifica richiesta in tale senso del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, in luogo del pagamento del relativo compenso, possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
26 aprile 2021 Angelo M. Savazzi
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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