Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali da finanziare nell’ambito del PNRR
Agenzia per la Coesione Territoriale – 29 settembre 2023
Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte
QuesitiIl comando vigili dopo aver ricevuto un ricorso per un verbale dagli stessi elevato a carico di Tizio scrive a questo SUAP e al sig. Tizio quanto segue:
In riscontro al Ricorso presentato avverso il Verbale di Accertamento elevato da Questo Comando P.M. a suo carico il giorno ………….. per Violazione amministrativa ai sensi dell' art. 48 Legge Regionale nr 7/2020 sanzionata dall'art. 146 e. 2 - MANCATO POSSESSO DI SCIA VENDITA PER CORRISPONDENZA indirizzato all'attenzione del Presidente Giunta Regionale della ……….. per il tramite di Questo Comando P.M., si comunica che le doglianze riportate in prima istanza vanno presentate , ai sensi e per gli effetti della L.R. 7/2020, al Comune ovvero allo SUAP poiché Questi è competente per la gestione e pagamenti dei verbali amministrativi.
Si chiede se il SUAP di questo Ente deve, come scrivono i vigili, analizzare il ricorso presentato da Tizio per un verbale elevato dagli stessi vigili.
IndietroIl quesito pone, principalmente, due dubbi ovvero chi sia l’ufficio destinatario degli scritti difensivi del sanzionato da indirizzare all’Autorità competente, ex lege n. 689/81, nonché quale sia quello competente per la gestione e pagamento dei verbali.
In via preliminare, occorre specificare che il richiamo alla L.R. n. 7/2000 è del tutto superfluo in quanto l’articolo dedicato alle sanzioni amministrative pecuniarie poco o nulla aggiunge in tema di competenze:
“Art. 45. Sanzioni.
1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune ove si è verificata l'infrazione, secondo quanto previsto dall'art. 29 del Decreto Legislativo 114/98”.
Art. 29 del Decreto Legislativo 114/98:
5. Per le violazioni di cui al presente articolo l’autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
Ciò detto, la soluzione, al di là del conforto di alcuni canoni normativi di cui si dirà a breve, non può che essere riscontrata attraverso la consultazione dei regolamenti comunali in materia (in particolare, il regolamento degli uffici e servizi, il regolamento del Corpo di polizia locale, il regolamento di funzionamento del SUAP e, ove approvato, il regolamento delle sanzioni amministrative) e della micro/macrostruttura approvata, con il relativo funzionigramma.
In altre parole, l’assetto delle competenze è quello sancito dagli atti regolamentari interni. Dalla menzionata Legge regionale si trae solo che il Comune dove si verifica l’infrazione è l’autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative e all’accertamento e alla riscossione delle sanzioni pecuniarie, senza che nulla si possa dire sull’ufficio interno tenuto ai relativi adempimenti.
Sul punto, come si è accennato, soccorre solo in parte la legge n° 689/81. In particolare, ci si riferisce all’obbligo di rapporto per gli operatori di polizia, ex art. 17, e alla ordinanza ingiunzione di pagamento di cui al successivo art. 18, secondo cui:
Art. 17:
“Nelle materie di competenza delle regioni e, negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco”
Art. 18:
“Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità”.
L’impressione è che, comunque, si confonda e sovrapponga il SUAP con l’ufficio commercio o delle attività produttive.
29 aprile 2021 Elena Conte
Agenzia per la Coesione Territoriale – 29 settembre 2023
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Garante per la protezione dei dati personali – Parere 8 luglio 2021, n. 9690786
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