Consegna al presidente di seggio delle liste sezionali e del materiale per lo svolgimento delle elezioni
Risposta del Dott. Antonio Cazzaniga
Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiListe di leva classe 2004
PREMESSA
Direttiva Ministero Difesa 844331 del 30/12/2013
Pertanto, si ribadisce che sono iscritti nelle liste di leva i giovani cittadini nonché le persone che acquisiscono la cittadinanza in base alle disposizioni vigenti ( in particolare, si rammenta che le aggiunzioni dei nuovi cittadini italiani devono essere fatte nelle liste di leva riferite all'anno in cui acquisiscono la cittadinanza, riportando la nota nella lista dell’anno di appartenenza della classe di nascita), tenendo conto di quanto precisato all’art. 1099 del citato D.P.R. n. 90/2010.
E obbligatorio iscrivere i cittadini stranieri naturalizzati italiani nella creazione della lista nel mese di marzo di ogni anno?
A mio avviso in sede di creazione delle liste di leva (marzo 2021) non possono essere iscritti; la norma dispone solo l’aggiornamento entro il 31/12/2021, l’aggiunzione di coloro che acquistano la cittadinanza italiana in tale anno, indifferente dall’anno di nascita;
Quindi solo entro il 31/12/2021 (31 dicembre di ogni anno) dobbiamo iscrivere sempre con il programma tele leva i neo cittadini?
Chiarimento sulla fascia d’età: cittadini maschi compresi negli anni di nascita da 18 a 45 anni? (una nota rivista ha indicato 30° anni forse per errore)
La leva militare è il procedimento con il quale continuano ad individuarsi i cittadini italiani e apolidi maschi, dal 17° al 45° anno di età, residenti nello stato, soggetti all'obbligo del servizio militare, servizio che è stato sospeso per i nati dall'1 gennaio 1986 con l’entrata in vigore della Legge 226/2004 e del successivo decreto ministeriale D.m. 20/9/2004.
Proprio perché il servizio di leva non è stato abolito ma soltanto sospeso, all’ufficio leva del Comune restano le seguenti competenze in materia di:
L’Ufficio leva provvede annualmente alla formazione delle liste di leva per anno di nascita degli iscritti, dove sono compresi i cittadini italiani di sesso maschile che compiono 17 anni di età dall'1 gennaio al 31 dicembre dell’anno in corso.
La lista di leva così compilata viene pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni, quindi viene chiusa il 31 marzo ed inviata entro il 10 aprile di ogni anno al Distretto militare
Entro la data del 10 aprile di ogni anno l'ufficio Leva provvede quindi alla redazione della lista contenente i nominativi di tutti i giovani che concorrono alla leva militare secondo la propria classe di nascita e che dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso compiranno il 17° anno di età.
I ruoli matricolari sono gli elenchi in cui sono compresi i cittadini soggetti all’obbligo del servizio militare, ovvero i cittadini maschi dal 17° al 45° anno di età (non 30mo in quanto chiaro refuso);
Il procedimento per la formazione della lista di leva prevede il seguente calendario operativo:
- entro il 15 novembre: approvvigionamento degli stampati occorrenti per la compilazione della lista di leva; richiesta degli estratti degli atti di nascita di tutti i cittadini maschi residenti che concorrono alla leva dei nati fuori dal comune;
- 1° gennaio: pubblicazione del manifesto del Sindaco concernente la formazione delle lista di leva;
- entro il mese di gennaio: compilazione della lista di leva;
- 1° febbraio: pubblicazione all'Albo Pretorio dell'elenco dei giovani
Compresi nella lista di leva;
- entro il mese di febbraio: registrazione di tutte le osservazioni, dichiarazioni e reclami eventualmente presentati per omissioni, false indicazioni o errori;
- entro il 10 aprile: recapito della lista di leva e dei reclami allegati all'Ufficio Leva
In pratica tutti i giovani cittadini italiani, di sesso maschile e che compiono il 17° anno di età tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, e che agli effetti della leva devono considerarsi legalmente domiciliati nei vari comuni ai sensi dell’art. 1933 del Codice dell'Ordinamento Militare (d.Lgs. n. 66/2010).
Il Ministero della Difesa con propria direttiva a fronte di richiesta di chiarimenti in merito a quanto previsto dalla vigente normativa relativamente all'iscrizione nelle liste di leva, formate dai Comuni, dei
cittadini stranieri residenti nel territorio nazionale al compimento del 17° anno di età si è così espressa.
La precedente normativa, di cui al D.P.R. n. 237/1964, art 35, comma 6, includeva esplicitamente tra i giovani da includere nelle Liste di Leva "i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel Comune"; in base all'attuale normativa:
· il D. Lgs.vo n. 66/2010 (art. 1933) considera legalmente domiciliati nel comune tutti i giovani che si trovano nelle fattispecie descritte nel comma 1, lettere da a) ad e), non prevedendo più i giovani stranieri;
· il D.P.R.n. 90/2010 (art. 1099) precisa che l'Autorità comunale, ove sorgano questioni di cittadinanza, non dovrà cancellare i giovani iscritti, limitandosi a "prendere nota della questione nell'apposita casella ed ad accludere alla scheda stessa le domande e i documenti presentati.".
Pertanto, tale direttiva ribadisce che sono iscritti nelle liste di leva i giovani cittadini nonché le persone che acquisiscono la cittadinanza in base alle disposizioni vigenti rammentando che le aggiunzioni dei nuovi cittadini italiani devono essere fatte nelle liste di leva riferite all'anno in cui acquisiscono la cittadinanza, riportando la nota nella lista dell'anno di appartenenza della classe di nascita, tenendo conto di quanto precisato all'art.1099 del D.P.R. n. 90/2010.
La Sua intuizione è quindi corretta: si parla di solo aggiornamento ma non di iscrizione.
28 aprile 2021 Roberto Gimigliano
Risposta del Dott. Antonio Cazzaniga
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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