Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiLa risposta 494 del 21/10/2020 dell’Agenzia delle entrate consente di esaminare il trattamento e la natura dei contributi che gli enti locali stanno deliberando per aiutare le attività economiche in crisi per il Covid-19.
L’art. 28, comma 2, del DPR n. 600/1973 dispone che gli enti locali, come tutte le pubbliche amministrazioni, debbano applicare una ritenuta del 4% sui contributi che gli enti locali stessi erogano alle imprese.
Innanzitutto, il Ministero dell’economia e delle finanze, con riguardo alla ritenuta in esame, con il termine “imprese” intende tutti i soggetti che svolgano, anche occasionalmente, attività produttiva di reddito d’impresa di cui all’art. 55 del DPR n. 917/1986.
Per non applicare la ritenuta fiscale, perché trattasi di contributo erogato a soggetti non qualificabili come “imprese”, è dunque necessario che il soggetto beneficiario non svolga alcuna attività produttiva di reddito d’impresa, non rilevando l’assenza di scopo di lucro.
Orbene il Comune nella prima emergenza COVID ha erogato dei contributi a fondo perduto alle attività economiche che hanno osservato il periodo di chiusura sia obbligatorio che facoltativo senza operare detta ritenuta.
Si chiede se è possibile intervenire a posteriori, magari con un conguaglio, visto che il chiarimento è intervenuto posteriormente alla erogazione.
I contributi che gli enti locali erogano quale forma di sostegno alle attività economiche in crisi per il Covid-19 si configurano come contributi in conto esercizio, e sono da ritenere soggetti alla ritenuta del 4% ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973; la mancata effettuazione della ritenuta non fa venire meno l'obbligo di versamento da parte del sostituto d'imposta, versamento che deve essere disposto entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento.
Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 471/1997 prevedono le sanzioni applicabili alle fattispecie di cui al quesito (sanzione del 20% per chi non opera né versa le ritenute), ma le sanzioni pecuniarie derivanti dall'omesso versamento possono essere contenute se il sostituto d'imposta provvede al c.d. "ravvedimento operoso", consistente nel versamento dell'importo della somma non corrisposta nei termini (la ritenuta) maggiorato degli interessi e delle sanzioni, quest'ultime però ridotte in funzione della tempestività del ravvedimento (tanto prima avverrà il ravvedimento, tanto maggiore sarà la riduzione dell'importo della sanzione).
Sul piano contabile, l'ente dovrà provvedere ad impegnare la spesa suddetta, comprensiva di interessi e sanzioni, per poi procedere al relativo pagamento effettuando il versamento all'erario tramite il modello F24EP; tenendo conto che per l'importo della ritenuta è previsto il diritto di rivalsa nei confronti del percipiente, tale spesa dovrebbe trovare compensazione in una entrata di pari importo a carico dei soggetti che hanno a suo tempo riscosso i contributi in questione.
Ove si voglia evitare di richiedere ai beneficiari dei contributi la restituzione dell'importo corrispondente alla ritenuta a suo tempo non operata, si potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di erogare agli stessi un ulteriore importo ad integrazione di quanto precedentemente erogato, importo sul quale operare la prescritta ritenuta (ovviamente determinata computando come base di calcolo sia il contributo precedentemente erogato che quello ulteriore); in tal caso le registrazioni contabili della ritenuta e del corrispondente versamento all'erario andranno effettuate nelle partite di giro.
12 dicembre 2020 Ennio Braccioni
N.B.: Successivamente alla redazione della risposta sopra indicata, è stata emanata la legge 18 dicembre 2020 n. 176 di conversione del d.l. n. 137/2020 (c.d. "decreto Ristori"), il cui articolo 10-bis ha modificato il trattamento fiscale dei contributi di cui al quesito, disponendo che "" I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "".
Conseguentemente a decorrere dal 24 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della citata legge n. 176/2020) i contributi in questione NON sono vanno assoggettati a ritenuta fiscale.
26 aprile 2021 Ennio Braccioni
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Agenzia delle Entrate – 4 giugno 2025
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – 4 giugno 2025
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 3 giugno 2025
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