Iscrizione anagrafica

Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
28 Aprile 2021

Un cittadino cinese oggi si è iscritto per la prima volta nel nostro comune proveniente da altro comune italiano all'interno di un nucleo famigliare che oltre alla moglie e il figlio include una serie di soggetti che nei prossimi mesi verranno cancellati per mancato rinnovo della dimora abituale. Ai tempi in cui la moglie si è iscritta con il figlio è stata messa nello stesso nucleo famigliare dei soggetti già residenti dal momento che il contratto di affitto che ci ha portato era intestato a due di loro. Oggi il marito dopo la propria iscrizione, avendo presentato sempre lo stesso contratto ha chiesto la separazione del nucleo famigliare. La mia domanda è la seguente: dato per conosciuto che è possibile avere nuclei famigliari diversi all'interno della stessa abitazione nel caso in cui non ci siano vincoli di parentela o affettivi, qual è il discrimine che permette la separazione di un nucleo famigliare già formato? Vista la necessità, ai fini dell'iscrizione anagrafica, di un titolo di possesso registrato all'agenzia delle entrate di regola il nostro ufficio richiede il contratto ad ogni soggetto che voglia lo stato di famiglia a parte, mentre se il contratto è lo stesso in capo a chi è già residente nella casa si costituisce un nucleo famiglia unico. Tale impostazione è corretta o dovremmo comportarci in maniera diversa?

Risposta

Il distinguo tra famiglia nucleare e famiglia anagrafica é stata individuata  dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato: la famiglia anagrafica é istituto  giuridico esclusivamente finalizzato alla "raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni" relative alle persone che hanno fissato nel Comune la propria residenza, la nozione giuridica di famiglia "nucleare", ossia composta da genitori e da figli, risulta presupposta e tutelata nel nostro ordinamento interno costituzionale, civile e penale, nonché nell'ordinamento europeo e internazionale.

La struttura della famiglia "nucleare" é cristallizzata dal rapporto  instaurato per  effetto del matrimonio tra i coniugi ed in particolare dall'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione, dall'obbligo di contribuire in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo ai bisogni della famiglia, dalla necessità di concordare l'indirizzo della vita familiare e dall'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole.

La famiglia anagrafica risulta quindi ben più elastica nella sua costituzione e dissoluzione: essa può essere formata anche da un'unica persona e, soprattutto, si fonda sulla dichiarazione liberamente resa da parte di ciascuno dei suoi membri all'Ufficiale d'anagrafe. Anche due persone  estranee per il solo fatto che abbiano dichiarato di risiedere sotto il medesimo tetto potrebbero  costituire  una  famiglia  anagrafica.

Da questo punto in poi occorre ragionare su alcuni aspetti fondamentali per poter gestire la problematica con razionalità e obiettività.

La famiglia fiscale é      il nucleo familiare che viene identificato attraverso i dati fiscali e quindi dalle dichiarazioni dei redditi  presentate  dai suoi componenti. A differenza della famiglia anagrafica, costituita  dai   soggetti  conviventi nella stessa abitazione,         la famiglia fiscale é costituita dal contribuente dichiarante, dall'eventuale coniuge, dichiarante o meno, e da tutti i familiari fiscalmente a carico indipendentemente dalla effettiva convivenza nella  medesima  dimora

Costituiscono nuclei  familiari  distinti esclusivamente quando:

 a) é stata pronunciata separazione giudiziale o é intervenuta l'omologazione della separazione consensuale (sempre che cessi la convivenza sotto lo stesso tetto);

b) quando la diversa residenza é consentita a seguito  dei  provvedimenti  temporanei  ed  urgenti: uno dei coniugi é stato escluso dalla potestà sui figli o é stato adottato ii provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

c)  Uno dei coniugi é stato condannato ed é stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) Sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali

Quando si  forma una famiglia  anagrafica?

Il concetto di famiglia anagrafica é dato da due elementi :

  1. i soggetti devono essere legati da particolari vincoli quali il matrimonio,  la parenteIa, l’affinità, l’adozione, la tutela o semplici vincoli affettivi (come nel caso di conviventi);
  2. i soggetti devono coabitare.

Se manca uno di tali elementi non si può più parlare di famiglia anagrafica.

Se le persone che ne fanno parte oltre ad essere conviventi sono anche legate dai vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi in tal caso sussistono entrambi i requisiti  la coabitazione e lo speciale vincolo. Se sotto lo stesso tetto coabitano più soggetti non uniti da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o semplici vincoli affettivi, si possono avere più stati di famiglia nella stessa abitazione ma solo per precise fattispecie (si pensi a due lavoratori della stessa azienda che dividono le spese dell'affitto o a due studenti universitari, alla badante con contratto di lavoro etc);

Ovviamente resta sempre possibile frazionare l'immobile e, in tal caso, a seguito delle variazioni catastali, sarà possibile ottenere sotto quello che prima era lo stesso immobile due o più differenti stati di famigIia.

La  circolare  ministeriale  n. 09604075 - 1500/412  del  23/07/1996

….La caratteristica della famiglia anagrafica è la coabitazione di un insieme di persone le quali possono o meno essere unite da un vincolo di parentela" all'interno di una stessa unità immobiliare;

La medesima circolare poneva in rilievo come compito del servizio Anagrafe del Comune fosse quello di "rilevare” la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale".  

Pare di potere affermare quindi, supportati anche dalle considerazioni dell'Avvocatura dello Stato, che la normativa vigente dia prevalenza all'elemento oggettivo della coabitazione e che la dizione relativa ai vincoli sia omnicomprensiva e riferita a tutte le possibili ipotesi motivanti la coabitazione stessa, con presunzione assoluta dell'esistenza di un vincolo qualsiasi, perlomeno affettivo, ogni qualvolta vi sia coabitazione.

Del resto, argomentando diversamente, ritenendo cioè necessaria la prova dell'esistenza di vincoli familiari o affettivi, l'Ufficiale di Anagrafe sarebbe tenuto ad indagare  sull'esistenza  o meno degli stessi ogni qualvolta debba  formare la scheda di famiglia, indagine che si prospetta intuitivamente difficile, se  non  impossibile, senza contare i possibili risvolti sociali  o addirittura politici del concetto di  "vincolo affettivo" e comunque  contraria  allo  spirito della legge che ha voluto  legare  a criteri oggettivi l'accertamento delle posizioni anagrafiche

Nelle "Avvertenze e note illustrative all’ordinamento anagrafico contenute nel volume della serie Metodi e Norme, serie B, n. 29 ed.1992", l'ISTAT afferma: "La prova dei “vincoli affettivi” di cui alla definizione della famiglia anagrafica (di cui all'art.4 del D.P.R. n. 223/1989 "Regolamento anagrafico"), viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia".

L'impossibilità di attribuire una connotazione giuridica a tali rapporti rende d'altra parte difficoltoso immaginare l'eventualità che un Ufficiale di Anagrafe possa procedere in ordine alla sussistenza degli stessi.(Avvocatura dello Stato).

Ritengo la Sua impostazione assolutamente corretta.

27 aprile 2021               Roberto Gimigliano                  

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