Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiPosso destinare una parte del risultato d'amministrazione agli investimenti con il totale della parte disponibile negativa?
La possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione da parte degli enti locali che presentino una situazione di disavanzo è disciplinata dai commi 897 e 898 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), in forza dei quali per un ente che presenti un valore negativo alla lettera "E" del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione la applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita entro il limite complessivo che si ottiene togliendo dall'importo (positivo) indicato alla lettera "A" del prospetto (avanzo di amministrazione) la quota minima obbligatoria di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e la quota accantonata quale fondo anticipazioni di liquidità del D.L. n. 35/2013, incrementato della quota annua del disavanzo finanziata a carico del bilancio di previsione.
Nel caso di codesto ente, ipotizzando che l'importo di euro 979.767,52 rappresenti la quota minima obbligatoria del FCDE (nota), le quote accantonata, vincolata e destinata dell'avanzo potranno essere applicate al bilancio entro l'importo massimo di euro 399.634,81 (1.761.091,12 - 979.767,52 - 381.688,79), incrementato della quota di disavanzo da recuperare (euro 58.329,20) che risulterà iscritta nel bilancio di previsione 2021.
27 aprile 2021 Ennio Braccioni
(nota) la quota minima obbligatoria di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è desumibile dalla colonna d) del prospetto di composizione del F.C.D.E. allegato al rendiconto dell'esercizio
presentata dal dott. Giustino Goduti
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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