Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiQuesto Comune avrebbe la necessità di procedere al potenziamento degli uffici che si occupano degli adempimenti connessi all'erogazione del beneficio ex art. 119 del decreto legge n. 34/2020. Allo stesso tempo, però, ha un limite di spesa per il lavoro flessibile - ex art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 - molto basso. Esiste una tipologia contrattuale utilizzabile per le predette finalità che esuli dal rispetto del limite per il lavoro flessibile? Il lavoro interinale rientra nei limiti del lavoro flessibile ex art. 9, comma 28, D.L. 78/2010?
L’art. 1, comma 69, della L. n. 178/20 stabilisce quanto segue: “ Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai 5 maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all' articolo 119 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall' articolo 1, commi 557 , 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296“.
Il successivo comma 70 prevede, inoltre, che “Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69 i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché́ di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021”.
Nelle norme richiamate non è rinvenibile alcuna deroga esplicita all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/10 che appunto ha introdotto il limite all’espansione della spesa per lavoro flessibile.
Secondo un recente orientamento della sezione regionale della Corte dei conti per il Veneto (Deliberazione n. 105 del 21 marzo 2021), la parte del costo di personale coperto da finanziamenti ministeriali sono da non considerare ai fini del limite di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/10, quindi con riferimento alla sola quota finanziata “da altri soggetti”, e cioè, nell’ipotesi considerata, dal MISE.
Infine si deve ritenere che il lavoro interinale rientri nei limiti del lavoro flessibile ex art. 9, comma 28, D.L. 78/2010.
26 aprile 2021 Angelo M. Savazzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 21 maggio 2025
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