Indennità di vigilanza vigile part time

Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
27 Aprile 2021

Ad un nuovo assunto - vigile c1 - part time verticale 50% - 18 ore senza assegnazione di retribuzione di posizione, spetta l'indennità di vigilanza e in che misura?

Risposta

L’art. 6, comma 9, del C.C.N.L. del 14.9.2000 del pertinente comparto stabilisce che, in materia di trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, trova applicazione il principio generale del riproporzionamento dello stesso in relazione alla durata della prestazione lavorativa; tale regola riguarda tutte le competenze fisse e periodiche.

A tal principio di proporzionalità fanno eccezione solo i trattamenti accessori legati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, (le ipotesi tipiche della produttività collettiva o individuale) nonché gli altri compensi comunque non collegati alla durata della prestazione lavorativa, come tutti quelli destinati a remunerare le particolari modalità della prestazione o la loro gravosità o il disagio che comportano (art. 6, comma 10, del CCNL del 14.9.2000), secondo la disciplina prevista dai contratti decentrati integrativi.

Con riferimento al caso di specie, venendo in considerazione un rapporto di lavoro a tempo parziale, sulla base della ricostruzione normativa di cui sopra, l’ARAN ritiene che anche l’indennità di vigilanza di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni:

  • la stessa, trattandosi di un rapporto a tempo parziale, non possa non essere riproporzionata;
  • un diverso comportamento sarebbe del tutto ingiustificato e irragionevole, anche in considerazione della circostanza, sicuramente evidente e percepibile, che un lavoratore a tempo parziale rende comunque una prestazione ridotta rispetto ad un lavoratore a tempo pieno e che, conseguentemente, si riduce anche la quantità delle attività e delle connesse responsabilità che giustificano l’erogazione del compenso di cui si tratta.

In sostanza, L’ARAN ritiene che sussiste sempre uno stretto legame tra tempo di lavoro, attività e quantificazione dell’emolumento.

Circa il riconoscimento dell’indennità di vigilanza agli agenti municipali con contratto a tempo parziale l’ARAN, quindi, non ha dubbi ed ha spostato l’orientamento sopra descritto e secondo cui al principio di proporzionalità stipendiale connesso ai contratti part timefanno eccezione solo i trattamenti accessori legati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti nonché tutti gli altri compensi comunque non collegati alla durata della prestazione lavorativa”.

Ciò detto, occorre comunque menzionare un opposto arresto giurisprudenziale; sul punto, ad esempio, si richiama la sentenza del Giudice del lavoro foggiano n.2648/2015 che ha dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere l’indennità di vigilanza, per intero, condannando l’Amministrazione convenuta, a titolo di risarcimento, al pagamento delle differenze maturate, oltre ad accessori di legge.

Secondo il Giudice del Lavoro l'indennità di vigilanza spetta in misura integrale, come prevista dallo stesso C.C.N.L. di comparto del 6/7/1995, e non frazionata come invece corrisposta erroneamente dall'Amministrazione comunale. La suddetta indennità spetta, infatti, per intero in quanto non ha nessun richiamo con l'orario svolto dal lavoratore e, di conseguenza, non è legata alla "prestazione", ma è bensì collegata alla "funzione" di vigilanza svolta, a prescindere dall'orario di lavoro osservato dall'operatore di polizia locale.

In conclusione, alla luce delle opposte ricostruzioni offerte sull’istituto e considerato che, comunque, il Comune difficilmente potrebbe discostarsi dagli orientamenti ARAN, si è dell’avviso che potrebbe essere stimolata l’ARAN sul punto, con una nuova richiesta di parere, chiamandola ad esprimersi alla luce anche dell’opposto avviso giurisprudenziale che sopra si è sintetizzato. 

26 aprile 2021               Elena Conte

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