Registrazione webinar "COMUNICHIAMO: Lo sportello anagrafico: dati anagrafici, certificati, autocertificazioni e rilascio notizie"
presentata dal dott. Andrea Antognoni
Risposta al quesito del dott. Luigi D'Aprano
QuesitiDOMANDA:
Premesso che, un contribuente, ha un nucleo familiare "reale" composto da 5 persone, di cui però solo il capofamiglia è residente nello scrivente comune gli altri 4 domiciliano di fatto. Non ha mai prodotto dichiarazione tari. Ha sempre pagato (dal 2014 al 2017) per il solo componente residente come da registri anagrafici. Nel 2018 l'ente, piccolo, in basa ad una "presunzione semplice ex art. 2729 cc" gli ha inviato l'avviso Tari sulla base del nucleo "reale". Il contribuente in questione non ha contestato l'avviso ha solo richiesto lo sgravio relativo a due componenti che dal 2018 dimorano per motivi di studio in altro comune. Sgravio previsto dal regolamento ed applicato dall'ente. In sostanza egli ha accettato ciò che l'ente gli aveva notificato. In sede di accertamento anno 2015, l'ente ha ricalcolato in variazione l'avviso su n. 5 componenti, richiedendo il pagamento della differenza tra quanto versato nel 2015 (nucleo 1 componente) e quanto calcolato dall'ente sulla base di n. 5 componenti. E' legittimo l'operare dell'ente? chi ha l'onere della prova?
Si riporta di seguito estratto dell’art. 32 co. 3 del regolamento “per le utenze occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupati ai fini della tariffa è quello risultante dai registri anagrafici, salva diversa documentata dichiarazione dell’utente ( es. motivi di studio, lavoro , ricovero…). Devono comunque essere dichiarate le persone che fanno parte del nucleo familiare e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare.
RISPOSTA:
L’operato condotto dal Comune è legittimo rispetto alla disposizione regolamentare. Non essendoci una norma specifica che disciplini tale aspetto, il regolamento sopperisce al vuoto normativo e trova, pertanto, concreta applicazione. In fase accertativa l’onere della prova è del Comune che nel documento deve comprovare le motivazioni in base alle quali sostiene la presenza di un numero di componenti superiore a quello ivi residente.
Ovviamente ciò non pregiudica gli accertamenti degli anni precedenti ormai definitivi per acquiescenza.
Dr. Luigi D’Aprano 19/04/2021
presentata dal dott. Andrea Antognoni
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34207
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