Fondo progettazione: assegnazione del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per l'annualità 2025
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Decreto 18 giugno 2025
Risposta al quesito del dott. Eugenio De Carlo
QuesitiDOMANDA:
Salve dobbiamo approvare una progettazione esecutiva-definitiva inferiore a 100.000,00 per poter richiedere un finanziamento alla regione psr non inserita nei documenti di programmazione Dup e bilancio di previsione 2021 gia approvati in consiglio. Ai fini della regolarità contabile potrebbe essere sufficiente la previsione nel Dup per l'annualità 2024 e quindi non inserita nel bilancio di previsione. E' un'opera che verrà eseguita solo se finanziata dalla Regione. Le spese di progettazione sono state gia finanziate in bilancio.
RISPOSTA:
La progettazione è inferiore a 100.000 euro e, quindi, non rientra nell’elenco e nel piano di cui all’art. 21, comma 3, del Codice dei contratti e, comunque, le spese di progettazione sono state già finanziate in bilancio, nel rispetto della previsione dell’art. 24 comma 8 bis, -del Codice che esclude che le stazioni appaltanti possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.
Ciò premesso, se l’Ente volesse programmare l’opera per il 2024 e se il finanziamento fosse conseguibile non prima di quell’anno, essendo il bilancio a cadenza temporale annuale/triennale, è chiaro che l’intervento andrebbe previsto DUP e nel bilancio del triennio di riferimento.
In base al principio contabile dell’allegato 4/1 in relazione al DUP precisa che la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
La previsione nel DUP è condizione di procedibilità dell’intervento in base alle norme di contabilità.
In ogni caso, l’opera dovrebbe essere prevista nel DUP e nel bilancio per l’annualità per cui è prevista, sia pure a condizione del ricevimento del finanziamento richiesto, salvo modificare le previsioni del dup e del bilancio a seguito di slittamento del momento del finanziamento, eventualmente modificando in corso d’esercizio con variazioni al DUP ed al bilancio direttamente in Consiglio comunale o con deliberazione di Giunta comunale in variazione poi ratificata dal Consiglio.
Si rammenta, infine, che ai sensi dell’art. 200 TUEL, per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio di previsione, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco. Per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento.
Dott. Eugenio De Carlo 16/04/2021
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Decreto 18 giugno 2025
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