Contabilizzazione fondo rotazione e FAL Ente in predissesto come risultato di amministrazione

Risposta al quesito del dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
15 Aprile 2021

DOMANDA
Considerato che l’Ente con delibera di C.C. n. 33 del 29/12/2018 ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ed il relativo Piano di riequilibrio pluriennale è in corso di approvazione ed istruttoria da parte del Ministero dell’Interno Commissione di Stabilità Finanza Locale e della Sezione di Controllo della Corte dei conti.
L’Ente ha fatto ricorso all’anticipazione di liquidità D.L. 35/2013, contabilizzando nel primo anno l’importo, al titolo 6 entrata “Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.”, mentre la spesa al TIT. 4 “Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
Negli anni successivi il fondo è stato contabilizzato in entrata nell’avanzo di amministrazione e nella spesa al titolo 4 al netto del rimborso delle rate dell’anticipazione effettuato nell’esercizio.
Visto che nell’anno 2020 l’Ente ha fatto ricorso all’anticipazione di liquidità D.L. 34/2020 per un importo di Euro 278.529,90 ed ha fatto ricorso al fondo di rotazione per un importo di Euro 239.700,00 contabilizzando gli importi al titolo 6 dell’Entrata e al Titolo 4 dell’uscita.
Si chiede se entrambi i fondi vanno contabilizzati o no, negli accantonamenti del risultato di amministrazione del rendiconto 2020.

Risposta

RISPOSTA:
Ai sensi del paragrafo 3.20-bis del principio contabile applicato n. 4/2, l’evidenza contabile della natura di anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive è costituita dallo stanziamento di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell’esercizio e non restituite, non impegnabile né pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata: tale meccanismo di creazione del fondo con corrispondente accantonamento costituisce lo strumento per la sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa che altrimenti si avrebbero per effetto dell'entrata derivante dalla anticipazione.
Quanto sopra vale per tutte le anticipazioni di liquidità a rimborso pluriennale, che devono essere contabilizzate iscrivendo le entrate nel titolo 6 alla voce “Accensione di prestiti”, ed è in particolare applicabile sia nei riguardi della anticipazione di liquidità prevista dal d.l. n. 34/2020 che del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del TUEL; conseguentemente i corrispondenti fondi accantonati andranno esposti, per l'importo al netto della quota rimborsata nell'esercizio, nella quota accantonata del risultato di amministrazione del rendiconto 2020.
Unica eccezione riguarda il caso del fondo di rotazione qualora lo stesso venga utilizzato - come eccezionalmente consentito dall'articolo 43 del d.l. n. 133/2014, convertito nella legge n. 164/2014 - non solo con finalità di anticipazione di cassa, ma anche con funzione di copertura delle spese,in quanto tale ultima norma prevende l'utilizzo delle relative risorse tra le misure previste dalla lettera c) del comma 6 dell'articolo 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio: in tale ipotesi infatti le risorse ottenute vanno iscritte in entrata al titolo secondo e la restituzione delle medesime va iscritta al titolo prima della spesa, senza la costituzione del fondo di accantonamento nel titolo 4, come espressamente previsto dal comma 2 del citato articolo 43.


14 aprile 2021                            Ennio Braccioni
 

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